Bollette energia elettrica: conguaglio massimo a due anni – Cosa vuol dire?

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Ho sentito dire che dallo scorso 1 Marzo, in merito alle fatturazioni di energia elettrica, le compagnie fornitrici potranno effettuare conguagli per massimo due anni.

Ma, in sostanza, che cosa significa?

Proprio così, a partire dallo scorso 1 Marzo 2018, è scattata la prescrizione ridotta da 5 a 2 anni per le fatture ritardate e di conguaglio per l’elettricità: emanata dall’Arera la delibera che dà attuazione alla previsione della legge di bilancio 2018.

Dunque, gli operatori di energia elettrica pertanto non potranno più mandare fatture di conguaglio relative a periodi superiori a due anni.

Ma cosa significa in senso pratico?

Che chi riceve bollette della luce stratosferiche, non per colpa sua ma per la negligenza dell’operatore, dovrà pagare “solo” 24 mesi di arretrati e non più fino a 60 mesi.

Gli operatori non potranno più pretendere importi per consumi superiori ai due anni: pertanto, si tratta di una sorta di prescrizione.

Inoltre, c’è un’altra serie di situazioni a cui si prova a porre rimedio.

Se le letture dei consumi effettivi sono a disposizione, ma il fornitore non manda le bollette di conguaglio in tempi accettabili, il consumatore avrà comunque il diritto di tutelarsi.

Nei casi di fatturazione ritardata e riferita a consumi relativi a periodi superiori ai due anni l’utente potrà sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e sempre che l’Antitrust (Agcm) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo.

E chi ha versato più del dovuto, qualora i controlli si concludano con l’accertamento di una violazione, sarà rimborsato.

Chiara questa premessa, la nuova prescrizione di due anni -al posto di quella dei precedenti cinque- decorre dal termine entro cui le fatture devono essere emesse, ovvero:

  • per i clienti del mercato vincolato, entro 45 giorni dall’ultimo giorno di consumo fatturato;
  • per i clienti del mercato libero da quello indicato sul contratto o, in mancanza, quello suddetto.

Lo stesso termine, 45 giorni, viene fatto valere per i conguagli per rettifica, a partire da quando il dato viene reso disponibile dal distributore locale.

La procedura di contestazione, per l’ambito “energia elettrica”, prevede poi l’obbligo di tentare una conciliazione presso l’Autorità garante ARERA seguita -eventualmente- da una causa presso il giudice di pace.

Per quanto riguarda il pagamento la questione si complica.

In linea di massima il consiglio è pagare e chiedere poi il rimborso nella contestazione e nei passaggi successivi già detti.

La legge ha tuttavia precisato che l’utente dopo aver inviato la contestazione/reclamo può sospendere il pagamento SE il proprio venditore risulta sottoposto ad un procedimento dell’AGCM (autorità garante della concorrenza e del mercato) per accertamento di violazioni del Codice del Consumo relative alle modalità di fatturazione o conguaglio o rilevazione dei consumi.

Anche il rimborso delle cifre eventualmente comunque pagate potrà avvenire solo a conclusione del procedimento con accertamento di una violazione.

A tal fine il venditore deve comunicare agli utenti, con la fattura o almeno 10 giorni prima della scadenza della stessa, l’eventuale avvio di un procedimento di accertamento a proprio carico informandoli dei loro diritti inerenti la sospensione del pagamento.

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7 Marzo 2018 · Gennaro Andele

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