Ho acquistato casa da mio padre debitore – Posso rivenderla prima di una eventuale azione revocatoria promossa dai creditori?

Azione revocatoria ordinaria di atti dispositivi del debitore (alienazione immobile donazione costituzione fondo patrimoniale)












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Ho appena acquistato un immobile da mio padre come mia prima abitazione: l’indotto dato dalla vendita è stato utilizzato all’85% per risanare debiti prioritari della sua società, ad esempio il trattamento di fine rapporto dei dipendenti.

Sulla casa non c’era nessuna richiesta di pignoramento. La vendita è stata fatta al corretto prezzo di mercato.

Quindi per quanto riportato sommariamente è stato fatto tutto in buona fede.

Rimane l’incertezza che un creditore terzo possa impugnare la revocatoria (il giorno dopo l’atto notarile è arrivata una richiesta di pignoramento dell’immobile da me appena acquistato).

Potrebbe conferirmi ulteriori tutele da un azione revocatoria un atto testamentario di questo immobile in favore di mio figlio? (art. 167)

Posso inoltre ritenermi libero di non usufruire di questo immobile come prima abitazione e decidere di rivenderlo o affittarlo? Oppure la revocatoria eventuale potrebbe rivalersi anche su un terzo acquirente completamente estraneo ai fatti?

Se la trascrizione del pignoramento da parte del creditore è intervenuta prima del trasferimento della proprietà, l’atto di compravendita è nullo e suo padre, debitore, ne resta proprietario.

Se al momento del perfezionamento dell’alienazione l’atto di pignoramento non era stato ancora trascritto, la vendita è soggetta ad azione revocatoria.

Sicuramente sussistono elementi per una eventuale opposizione all’azione revocatoria promossa dal creditore, dal momento che la vendita dell’immobile è stata realizzata a prezzo di mercato, il pagamento versato dall’acquirente è tracciabile, l’immobile è (sarà) adibito a prima casa dall’acquirente ed il ricavato dalla vendita è stato impiegato per saldare debiti scaduti ed esigibili.

Tuttavia, dall’altra parte della bilancia, bisogna tener conto del fatto che per domandare al giudice che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti un atto di disposizione del patrimonio, al creditore è sufficiente dimostrare che il debitore e l’acquirente conoscessero il pregiudizio che l’atto arrecava alle possibilità di riscossione coattiva. E qui, ritengo difficile, se non impossibile, dimostrare che il figlio acquirente ignorasse la situazione debitoria del padre.

Lascerei perdere la costituzione del fondo patrimoniale che verrebbe travolto comunque dalla revocatoria dell’atto di compravendita dell’immobile. Per quanto attiene la rivendita della casa, dopo quanto accaduto, il creditore si affretterà a trascrivere la domanda di revocatoria di cui è oggetto l’immobile e dubito che qualcuno vorrà correre il rischio di procedere all’acquisto.

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21 Novembre 2017 · Ornella De Bellis

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