Prescrizione di una possibile azione revocatoria avviata da un terzo datore di ipoteca nei confronti del fideiussore di un mutuo ipotecario concesso dalla banca a debitore poi defunto senza eredi

L’articolo 2903 del codice civile stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni che decorrono dalla data dell’atto di alienazione












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Quesito complesso: due mutui che chiamerò X e Y (stesso debitore, stessa banca) – Mutuo X debitore principale muore con nessun erede e fideiussore con ipoteca sulla propria casa che vende la propria casa alla propria figliə.
Al rogito lə figliə emette due assegni circolari.
Uno intestato alla banca per l’estinzione del debito e la cancellazione dell’ipoteca.
L’altro assegno al fideiussore genitore.
Entrambi incassano gli assegni.
Lə figliə prende la residenza con la propria prole, fa cambio utenze e si stabilisce in questa casa.
Muto Y: solito debitore defunto. Solito fideiussore e un terzo datore di ipoteca.
Il solito fideiussore dopo la vendita della sua casa, versa alla banca alcune rate arretrate del mutuo Y.
Non riesce più a pagare.
Può il terzo datore di ipoteca intraprendere l’azione di revocatoria sull’atto di vendita del fideiussore?

L’articolo 2903 del codice civile stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto: quindi, il terzo datore di ipoteca potrà sicuramente avviare azione revocatoria nei confronti del fideiussore garante del mutuo Y erogato dalla banca al debitore defunto privo di eredi, se non sono ancora decorsi cinque anni dalla data dell’atto notarile di concessione del mutuo con costituzione di ipoteca a carico del terzo.

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26 Gennaio 2024 · Annapaola Ferri

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