Prescrizione di una possibile azione revocatoria avviata da un terzo datore di ipoteca nei confronti del fideiussore di un mutuo ipotecario concesso dalla banca a debitore poi defunto senza eredi
L’articolo 2903 del codice civile stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni che decorrono dalla data dell’atto di alienazione