DOMANDA
Circa 2 anni fa ho donato il 50% di una nuda proprietà a mia mamma per questioni familiari, avevo una causa civile in corso in cui io ero l’attore che ho perso ed mi è arrivato un precetto dalla controparte di circa 7500 euro. Non avendo altri beni, puó la controparte avviare una azione revocatoria? Sarebbe conveniente per questa somma andare a provare di revocare il 50% di una nuda proprietà?
RISPOSTA
La controparte può avviare azione revocatoria ex articolo 2901 del codice civile: una delle condizioni previste per l’ammissibilità dell’azione revocatoria è, infatti che, trattandosi (come nella fattispecie ndr) di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
Il fatto poi che il donatario fosse un parente stretto del donante (donazione endofamiliare) fa legalmente presumere che il donatario fosse a conoscenza dello scopo della donazione.
Ottenendo la revocatoria dell’atto di donazione, il creditore potrebbe espropriare, con relativa facilità, il 100% della nuda proprietà dell’immobile, e con il ricavato della vendita all’asta (la cui ipotizzabile entità è da correlare all’età dell’usufruttuario) potrebbe soddisfare il credito vantato (gravato anche delle ulteriori spese di procedura anticipate). Se poi l’usufruttuario fosse, cosa che non è stata precisata, lo stesso debitore, il creditore procedente potrebbe addirittura espropriare il 100% della piena proprietà. Il che depone per l’estrema convenienza di adozione, per il creditore, dell’azione revocatoria nei confronti dell’inadempiente debitore.
La buona notizia, per chi ci scrive, è che il creditore perderà il diritto di avviare azione revocatoria decorsi 5 anni dalla data dell’atto di donazione.
14 Dicembre 2024 - Annapaola Ferri