Azione revocatoria di un contratto di locazione sottoscritto dal coniuge del proprietario debitore

L’azione revocatoria può essere esperita anche contro un contratto di locazione formulato in modo da recare pregiudizio alle ragioni del creditore


DOMANDA

Ho un credito nei confronti di una persona che ha un locale di proprietà affittato, ma non risulta lui locatore dell’immobile bensì la moglie: in questo caso non posso pignorare i canoni di affitto?


RISPOSTA

L’azione revocatoria, ex articolo 2901 del codice civile, può essere esperita contro qualunque atto di disposizione del patrimonio del debitore che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore; ipotesi che può ben ricorrere anche nel caso di atti (come la locazione/affitto di un immobile da parte del coniuge del debitore in assenza di una legittima disponibilità dell’immobile) che, pur non essendo traslativi del bene, ne limitino, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore. Lo hanno affermato i giudici della Corte di Cassazione con l’ordinanza 25854/2020.
L’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria renderà inefficace il contratto di locazione/affitto pur mantenendone la validità: ma il creditore potrà pignorare i canoni versati dal conduttore anche se formalmente corrisposti al coniuge del debitore.
Nel caso specifico il terzo (ovvero il coniuge del debitore) non può ignorare la posizione debitoria del marito e il pregiudizio che il perfezionamento dell’atto di locazione/affitto in qualità di terzo locatore avrebbe arrecato alle ragioni del creditore.


27 Giugno 2024

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