In tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale) prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all'invio della parcella. Tuttavia quando insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento e nei limiti di quanto liquidato dal giudice. E' da tale data, e non da prima, che va riportata la decorrenza degli interessi. Questo perché il credito dell'avvocato per onorari professionali è credito di valuta e non di valore, avendo ad oggetto una somma di denaro. Ne consegue che la sopravvenuta svalutazione monetaria non consente una rivalutazione d'ufficio di esso, occorrendo una domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno ed il soddisfacimento ...
In ordine agli interessi per ritardato pagamento di una parcella, occorre rifarsi essenzialmente alla normativa del codice civile. Perché sia configurabile un colpevole ritardo nel pagamento del debito occorre che sussista una sufficiente certezza del suo importo: con la conseguenza che, qualora la determinazione del credito venga affidata al giudice, solo dalla liquidazione operata da questi può aversi un valido atto di costituzione in mora. In particolare, poi, quando insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento. Dunque è a quella data. e nei limiti di quanto liquidato dal giudice, che va rapportata la decorrenza degli interessi. Così ha stabilito la Corte di cassazione nell'ordinanza 22678/14. ...
La novità di rilievo introdotta dalla riforma del processo tributario attuata dal governo grazie alla legge delega 23/2014, è quella che include, fra i soggetti che possono assistere in giudizio il contribuente, anche i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi, che siano in possesso, congiuntamente, del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza, o in economia ed equipollenti o del diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale. Costoro potranno difendere i propri assistiti esclusivamente nel contenzioso tributario che scaturisce dall'attività di assistenza prestata dal centro di assistenza fiscale. Altra importante modifica è quella relativa alla soglia di valore della controversia entro la quale le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica, elevata a tremila euro. Ma vediamo nel dettaglio il dispositivo, in vigore dal 1° gennaio 2016, riguardante l'assistenza tecnica nel contenzioso tributario così come formulato dopo l'intervento governativo. Le parti, diverse ...