DOMANDA
Il postino suona per recapitarmi un atto giudiziario (contravvenzione), io sono a letto con la febbre e dico che non posso scendere a firmare ma apro il portone condominiale. Il postino decide (e dichiara) che io ho RIFIUTATO il recapito (ma non indica il mio nome e firma solo lui il modulo di rifiuto). Io non penso più all’accaduto poiché non trovo avvisi e penso ad un disguido. Dopo 4 mesi mi arriva la multa per non aver comunicato i dati del conducente (di una multa mai ricevuta).
Pago solo quest’ultima e indago per conoscere l’importo della prima ma non la pago perchè intendo ricorrere. La legge richiede una prassi per il corretto recapito/rifiuto di atti giudiziari da parte di Poste Italiane?
RISPOSTA
Per dimostrare la falsità della dichiarazione resa dal postino (ricordiamo che nel contesto di cui si discute il postino è un pubblico ufficiale la cui dichiarazione scritta è un atto pubblico che fa fede fino a prova di falso) si procede per querela di falso: ad esempio, per eccepire il vizio di notifica di una sanzione amministrativa si può procedere ai sensi dell’articolo 313 del codice di procedura civile secondo il quale, se è proposta querela di falso (nel dibattimento appunto, relativo ad un ricorso contro una sanzione amministrativa, la cosiddetta multa) il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato (la dichiarazione mendace del postino da cui discende il vizio di notifica della sanzione amministrativa) rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento classificato con il termine di querela di falso.
Nella fattispecie, la querela di falso è uno strumento processuale per mezzo del quale si contesta la veridicità di quanto relazionato dal postino (attestando il rifiuto del destinatario dell’atto a prendere in consegna la copia del verbale) che assume efficacia probatoria nel ricorso per eccepire l’omessa corretta notifica del provvedimento sanzionatorio.
Tuttavia, molto probabilmente il soggetto sanzionato ha, forse, involontariamente sanato il vizio di notifica, pagando proprio la sanzione amministrativa (omessa comunicazione dei dati del conducente) che il postino ha notificato in modo scorretto e sicuramente censurabile, rendendo improponibile il ricorso (se non nel merito) contro la sanzione principale che potrebbe essere stata correttamente notificata per compiuta giacenza.
26 Settembre 2024 - Giuseppe Pennuto
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