Atto di precetto e possibile prossimo pignoramento del conto corrente – Posso svuotare il conto con bonifici ai miei familiari?

Pignoramento conto corrente carta con IBAN e libretto di deposito












Ho ricevuto atto di precetto dal mio creditore nel quale mi si invita a procedere al pagamento di quanto dovuto entro 10 giorni dalla ricezione altrimenti lo stesso procederà con l’esecuzione forzata.

Ho paura che l’avvocato del mio creditore voglia pignorare il mio conto corrente in quanto è l’unica cosa che attualmente ho da perdere.

La settimana prossima ho intenzione di recarmi in banca per svuotare il conto bonificando quanto vi è sullo stesso a mia moglie e a 2 miei zii. Posso sapere se sono così al sicuro?

Se arrivasse un atto di pignoramento dopo che ho effettuato i bonifici la banca potrebbe revocare le operazioni anche si sono già perfezionate?

Trasferendo la liquidità del conto corrente del debitore al conto corrente di altri soggetti, laddove la transazione non sia giustificata da un corrispettivo dovuto a fronte di forniture, prestazioni o servizi resi dai beneficiari, si integra una donazione diretta.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 1875/2017, ha avuto modo di chiarire che la liberalità effettuata tramite bonifico bancario è una donazione diretta che, per essere valida, richiede, come previsto dall’articolo 782 del codice civile, la forma dell’atto pubblico notarile, salvo che si tratti di somma di modico valore.

La valutazione sul valore della somma trasferita via bonifico (modico o ingente) viene di solito effettuata confrontando il reddito del disponente e l’importo del bonifico (naturalmente, riconducendo ad unica operazione anche quelle frazionate e/o concluse con beneficiari diversi, nel breve medio periodo).

L’articolo 2900 del codice civile (surroga del debitore) stabilisce che il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare.

In poche parole, il creditore può ottenere dal giudice la declaratoria di nullità dell’atto di donazione realizzatosi via bonifico, in assenza di un atto notarile, e, surrogandosi al debitore, può richiedere la restituzione di quanto trasferito ai beneficiari senza alcun giustificativo, integrando tale fattispecie, un illecito arricchimento dei beneficiari stessi.

Il debitore avveduto e accorto, in odore di pignoramento, pianifica per tempo lo svuotamento del proprio conto corrente e il trasferimento del denaro in esso depositato, senza attendere che gli venga notificato un decreto ingiuntivo o, addirittura, un precetto (oppure una avviso di accertamento esecutivo o una cartella esattoriale): apre uno o più conti correnti intestati a soggetti fiduciari, ottiene la delega ad operare e disporre su questi nuovi conti correnti, preleva importi in contanti di modico valore (nell’accezione sopra esposta) dal proprio conto corrente e li fa depositare sui nuovi conti correnti, curando che non vi sia corrispondenza sull’importo prelevato e gli accrediti (in pratica frazionando i depositi). Solo in questo modo egli può concludere di essere al sicuro da eventuali azioni esecutive di pignoramento del conto corrente avviate dal proprio creditore.

[ ... leggi tutto » ]

23 Febbraio 2020 · Simonetta Folliero

Ma se nel frattempo che il creditore agisce in tribunale per surrogarsi come da voi spiegato (cosa che non credo sia velocissima) , i beneficiari dei bonifici che ho disposto a loro volta trasferiscono i soldi altrove in modo da risultare insolvibili su cosa si soddisferà il creditore?

Se intende estremizzare la questione, una volta che il tribunale accerta la qualità di debitori anche per i beneficiari del primo bonifico, si ripropone la catena …

Che non valga la pena per il creditore perseguire il debitore che abbia svuotato il proprio conto corrente con un bonifico dipende dall’entità del debito e dalla disponibilità dei beneficiari a trovarsi coinvolti in un possibile, anche se poco probabile, procedimento giudiziale.

Del resto, mi sembra che la discussione era stata aperta da una sua richiesta di sapere se poteva sentirsi al sicuro: le abbiamo risposto di no. Ovvero che il rischio di lasciarci le penne non poteva quantificarsi allo zero per cento. Punto!

[ ... leggi tutto » ]

23 Febbraio 2020 · Simonetta Folliero