Atto di precetto e pignoramento dello stipendio

Lo stipendio è pignorabile nella misura del 20% della retribuzione mensile al netto delle trattenute fiscali e contributive e degli assegni familiari


DOMANDA

Ieri è arrivato il primo dei due atti di precetto da parte di Banca IFIS, società con la quale non sono riuscita a trovare neanche un minimo di intesa per chiudere definitivamente la mia posizione.
Avevo fatto diverse proposte, chiusura a stralcio, pagare in diversi mesi, ma niente, hanno sempre risposto negativamente a tutto.
Adesso cosa succede? Non avendo niente di prezioso, mi pignoreranno 1/5 dello stipendio? Sara’ fatto già dalla prossima busta? come verrà calcolato 1/5 dello stipendio? Viene conteggiato tutto (io ho 700 euro di trattenute cessione e delega e ogni mese tra straordinario e festivi faccio sui 500 euro).
Inoltre io il prossimo anno prendo il tfr, ma non possono aspettare e se li prendano tutto assieme dalla liquidazione?


RISPOSTA

Il creditore non è tenuto ad accettare le proposte di regolamento del debito formulate dal debitore: se lo ritiene più conveniente, egli procede al pignoramento del reddito mensile (stipendio o pensione) del debitore.
Se al momento del passaggio in pensione, il debito non risulta ancora essere stato estinto, il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), potrà essere pignorato nella misura massima del 20% di quanto spetta al debitore insolvente, al netto delle trattenute fiscali e, naturalmente, fino a soddisfacimento del credito azionato.
Lo stipendio è pignorabile nella misura del 20% della retribuzione mensile al netto delle trattenute fiscali e contributive e degli assegni familiari se spettanti (gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare sono impignorabili). In teoria la legge prevede che la trattenuta sia proporzionale a quanto mensilmente percepito ogni mese (quindi il quinto andrebbe applicato anche agli straordinari percepiti in ciascun mese).
Tuttavia, per ragioni tecniche (semplicità di calcolo degli interessi legali dovuti al creditore), si preferisce stabilire una trattenuta mensile fissa pari al 20% (il quinto) della busta paga netta percepita con riferimento al mese in cui il giudice assegna la trattenuta al creditore procedente. Quando il debitore inadempiente effettua straordinari in relazione ad esigenze di lavoro (e ad importi) molto variabili, il giudice calcola la trattenuta del 20% sulla media stipendiale percepita negli ultimi 12/18/24 mesi.
Il fatto che il debitore inadempiente sia soggetto a pregressa trattenuta per cessione del quinto e prestito delega è assolutamente irrilevante ai fini del calcolo della somma da prelevare dallo stipendio.
Una volta che il debitore inadempiente sia stato collocato a riposo (pensione) il creditore non ancora soddisfatto si muoverà per ottenere il pignoramento del rateo di pensione spettante al debitore. La trattenuta sarà pari al 20% della pensione al netto delle trattenute fiscali e degli assegni familiari (se dovuti), al lordo della rata di cessione del quinto stipendiale se perdurante, per la parte eccedente il minimo vitale (circa 690 euro).
Il datore di lavoro comincerà ad effettuare la trattenuta (inizialmente in accantonamento) non appena il creditore avrà notificato a lui e al debitore l’atto di pignoramento a seguito della mancata osservanza dell’intimazione al pagamento contenuta nell’atto di precetto.


1 Aprile 2021 - Chiara Nicolai


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