Assenza alla visita del medico fiscale e licenziamento del dipendente assenteista

Suggeriamo di procedere con il licenziamento del lavoratore assenteista solo in occasione di un ulteriore episodio recidivante


DOMANDA

Un dipendente in malattia non è stato trovato alla visita del medico fiscale, che ha lasciato l’invito a recarsi presso l’ambulatorio: anche a questo appuntamento però il dipendente non si è presentato. Io come datore ho effettuato la contestazione con l’invito a dare le giustificazioni (come prevede l’art7 dello Statuto dei lavoratori). Mi hanno già anticipato in che modo all’incontro il dipendente giustificherà l’assenza, ma soprattutto so che ha inviato all’Inps una richiesta di giustificazioni e ora è in attesa della risposta (30 giorni). Il mio dubbio è: nel caso in cui effettivamente ciò dovesse trovare conferma, io come datore al termine dell’incontro, posso riservarmi la facoltà di comminare la sanzione ma in attesa della decisione dell’Inps? O la strada dell’Inps e quella del datore seguono strade diverse? So che il verbale INPS ha una certa importanza perchè fatto da un Pubblico ufficiale, quindi vorrei giocare su questa cosa ma tutelarmi nel caso in cui l’INPS dovesse giustificare l’assenza. Sono tenuto ad attenermi a quello che deciderà l’Inps? Spero di essermi spiegato in merito al mio dubbio


RISPOSTA

L’assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l’impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alla fasce orarie di reperibilità. (Corte di cassazione sentenza 22065/2004).
In tema di assenza dal lavoro per malattia e di conseguente decadenza del lavoratore dal diritto al relativo trattamento economico per l’intero periodo dei primi dieci giorni di assenza per ingiustificata sottrazione alla visita di controllo domiciliare, ai sensi dell’art. 5, comma quattordicesimo, decreto legge463/1983), l’effettuazione da parte del lavoratore di una successiva visita ambulatoriale confermativa dello stato di malattia, ancorché avvenuta prima della scadenza di tale periodo, non vale ad escludere la perdita del diritto al trattamento economico ma ha la sola funzione di impedire la protrazione degli effetti della sanzione della decadenza per il periodo successivo ai suddetti primi dieci giorni, atteso che l’osservanza dell’onere posto a carico del lavoratore di rendersi reperibile presso la propria abitazione non ammette forme equivalenti di controllo; ne consegue che l’impossibilità per il lavoratore di effettuare tale visita (nella specie il giorno successivo a quello della sottrazione alla visita di controllo), a causa delle chiusura dell’ambulatorio della ASL, non impedisce la perdita del trattamento economico derivante dal mancato assolvimento di quell’onere (Corte di cassazione, sentenza 1809/2008).
L’assenza alla visita di controllo del medico INPS durante l’assenza per malattia costituisce di per sé anche violazione dei doveri di diligenza del lavoratore nei confronti del suo datore di lavoro, e può essere sanzionata perfino con il licenziamento (Corte di cassazione sentenza 3226/2008).
Conclusioni
Come è noto, in base alla normativa vigente, il lavoratore che risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo.
Dagli enunciati giurisprudenziali, appena sopra riportati, appare evidente che l’accoglimento della giustificazione addotta dal lavoratore assente alla visita di controllo fiscale ha il solo scopo di evitare la perdita (parziale) del diritto al trattamento economico (L’indennità di malattia viene erogata dall’Inps, ma è anticipata dal datore di lavoro).
Pertanto, il datore di lavoro può anche licenziare il lavoratore assente dalla visita di controllo dell’INPS per assenteismo: nella consapevolezza, tuttavia, di un quasi certo ricorso al giudice del lavoro da parte del dipendente licenziato. A questo proposito, e a nostro parere, il datore di lavoro farebbe meglio ad attendere almeno le conclusioni dell’INPS in merito all’eventuale accoglimento/rigetto dei motivi che giustificherebbero l’assenza del lavoratore in occasione della visita medica di controllo. Inoltre, suggeriamo di procedere con il licenziamento del lavoratore assenteista solo in occasione di un ulteriore episodio recidivante.


14 Settembre 2024 - Marzia Ciunfrini


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