Assemblea condominiale – In prima convocazione ad orari impossibili





In seconda convocazione è più facile validare l’assemblea con i condomini intervenuti ed assumere le decisioni sulle questioni all’ordine del giorno





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Mi sono sempre chiesto perché l’assemblea condominiale fosse convocata in prima convocazione ad orari impossibili, tipo all’una di notte: qual è il motivo?

L’articolo 1136 del codice civile stabilisce che l’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio e che sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino (in millesimi) almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Come si vede, si tratta di un escamotage (ormai una prassi), finalizzata a far mancare il numero legale per la costituzione dell’assemblea in prima convocazione in modo che:

– l’assemblea in seconda convocazione possa ritenersi legalmente costituita con un numero minore di partecipanti (gli intervenuti devono rappresentare almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio);

– l’assemblea in seconda convocazione possa deliberare con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

In altre parole, in seconda convocazione:

– il quorum costitutivo è dato dall’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore in millesimi dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio (i proprietari condominiali);
– il quorum deliberativo è pari alla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore (in millesimi) dell’edificio.

Insomma, in seconda convocazione è più facile validare l’assemblea con i condomini intervenuti ed assumere le decisioni sulle questioni all’ordine del giorno.

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13 Settembre 2023 · Piero Ciottoli

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