DOMANDA
Mio figlio diventerà maggiorenne ad ottobre 2024 e non sono sicuro che possa continuare a percepire l’assegno unico. La situazione è questa: nel 2023 ha avuto un reddito di circa 3000 euro ( tirocinante) , quindi risultava ancora a mio carico. Per tutto il 2024 ha lavorato come tirocinante e da poco come apprendista, il suo reddito netto 2024 sarà di circa 10.200 euro . Vorrei capire se l’assegno unico mi spetta fino al compimento del 18esimo di mio figlio o se , dato che supererà gli 8.000 euro , dovrò restituire l’importo che ho percepito quest’anno.
RISPOSTA
Con il messaggio 1714/2022 l’INPS ha chiarito che qualora il figlio minorenne raggiungesse la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda di AUU (ad esempio, la domanda viene presentata a marzo dai genitori per un figlio minorenne, che poi diventa maggiorenne a luglio), la norma prevede la possibilità che il figlio stesso, ormai maggiorenne, presenti domanda di AUU per conto proprio: in tale evenienza, la domanda del figlio comporta la decadenza della prestazione richiesta da uno dei suoi genitori e l’erogazione della prestazione proseguirebbe direttamente a favore del figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.
Qualora, invece, proseguisse la validità della domanda presentata da uno dei due genitori ed il figlio non presentasse domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrebbe messa in stato di attesa, per consentire al genitore richiedente l’integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne sulla base delle ulteriori condizioni previste per i figli maggiorenni di età inferiore a 21 anni.
Al fine di garantire la continuità dei pagamenti, allora, il genitore richiedente dovrà accedere alla domanda on line, nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, selezionare la scheda relativa al figlio neomaggiorenne e accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla normativa vigente, ovvero:
frequenza del figlio maggiorenne ad un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
svolgimento da parte del figlio maggiorenne di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a 8 mila euro annui;
registrazione del figlio maggiorenne come disoccupato, in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
svolgimento da parte del figlio maggiorenne del servizio civile universale.
In altre parole i genitori potranno beneficiare dell’Assegno Unico Universale (AUU) fino al compimento del 18.mo anno di età del figlio. Da quel momento in poi l’AUU non spetterà più, nella fattispecie, per attività lavorativa svolta dal presunto avente diritto con reddito complessivo superiore alla soglia di legge.
6 Novembre 2024 - Roberto Petrella