Assegno rubato e ricettazione – Una strana storia

Benefondi, protesto per assegno rubato












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Mi viene dato in pagamento un assegno bancario, l’assegno viene compilato in mia presenza e intestato a me: al momento di versare l’assegno mi viene detto che è scoperto allora io chiedo di protestarlo, pago i bollettini necessari alla pratica e si avvia la procedura.

Dopo alcune settimane mi chiamano i carabinieri, mi reco in caserma e si tratta dell’assegno di cui avevo chiesto il protesto, mi fanno domande e faccio denuncia. Dopo altre settimane mi richiamano i carabinieri dicendomi che il Magistrato ha avviato un’indagine nei miei confronti per ricettazione di assegno rubato! Come è possibile una cosa del genere? Un consiglio : non accettate mai più assegni in pagamento!

Bisogna dire che il Pubblico Ministero non può inizialmente sapere se l’assegno rubato le sia stato consegnato da un terzo oppure se sia stato compilato da lei, intestandolo a lei stesso dopo averlo ricettato. Si apre, pertanto, un fascicolo contro chi ha messo all’incasso l’assegno rubato ex articolo 648 del codice penale (ricettazione) e non si potrebbe fare altrimenti. E’ un po’ come se lei avesse inconsapevolmente acquistato un veicolo rubato e durante un un’operazione di controllo sul territorio, gli agenti l’avessero fermata e avessero rilevato il furto dell’auto.

Gli accertamenti successivi, con la denunzia del terzo e le indicazioni sul rapporto sottostante in base al quale il terzo ha emesso l’assegno a suo favore, porteranno sicuramente a scagionarla.

Piuttosto, quello che, a nostro parere, si dovrebbe consigliare ai lettori non è tanto non accettare assegni in pagamento, quanto piuttosto fare attenzione al soggetto che emette l’assegno, soprattutto, se la cifra è consistente e se con il traente il rapporto è occasionale. In questi casi va richiestoil cosiddetto “benefondi” alla banca trattaria (quella presso la quale il traente, ovvero chi emette l’assegno, detiene il rapporto di conto corrente).

Per “benefondi” si intende la prassi interbancaria di richiedere e dare conferma circa l’esistenza di una sufficiente provvista in relazione al pagamento di un assegno in conto corrente. Trattandosi di accertamento informale, il benefondi non può essere invocato allo scopo di farne discendere un obbligo immediato di accreditamento sul conto corrente. Tuttavia il “benefondi” rappresenta un dato affidabile per chi l’abbia richiesto e, come tale, può quindi costituire fonte di responsabilità.

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22 Maggio 2019 · Roberto Petrella

L’operatore allo sportello della posta non dovrebbe ricevere un alert quando viene trattato un assegno di cui è stato già denunciato il furto/smarrimento?

L’informazione sull’avvenuto furto del modulo di assegno è nota alla banca trattaria, quella presso la quale è aperto il conto corrente del traente legittimo (chi che detiene il conto, non chi riempie il modulo di assegno rubato) ed è sicuramente ignota all’impiegato dello sportello bancario o postale presso il quale viene posto all’incasso l’assegno rubato e contraffatto. Inoltre, il proprietario legittimo del modulo di assegno potrebbe benissimo aver lasciato il conto a zero e denunciato il furto del modulo solo all’Autorità giudiziaria. Oppure, il proprietario legittimo del modulo di assegno potrebbe anche non aver denunciato il furto, perchè si è reso conto della sottrazione del modulo di assegno solo in occasione del protesto e del preavviso di segnalazione nella CAI notificatogli dalla propria banca.

Adesso non possiamo immaginare ipotetici scenari: ma, lo ripetiamo, non accettare assegni dagli sconosciuti senza aver preventivamente richiesto un “benefondi”.

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22 Maggio 2019 · Simonetta Folliero

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