Assegno di mantenimento per figlio residente in stato membro della Comunità Europea

Assegno di mantenimento, assegno di mantenimento o divorzile per coniuge e figli, separazione personale dei coniugi e divorzio












Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Con il mio ex compagno (cittadinanza italiana) ho avuto un figlio, non ci siamo sposati, lui l’ha riconosciuto.

Sono cittadina croata e bimbo ha sia la cittadinanza croata che quella italiana. Dopo neanche due mesi dal parto l’anno scorso ho scoperto che mi tradiva. Inizialmente negava, poi ha deciso di lasciarci per la sua amante quando bimbo aveva 6 mesi di vita. Non avendo la scelta- ne lavoro,ne la famiglia a Padova- siamo tornati in Croazia a vivere con la mia mamma. Il padre mi ha dato l’autorizzazione scritta di poter tornare e il bimbo poi l’ho registrato in consolato italiano a Fiume in Croazia.

Ora il nostro accordo era per quanto riguarda il mantenimento: 350 euro mensili e 50% delle spese extra. Il bimbo può venire a trovare quando vuole e quando cresce potrà portarlo in Italia per le vacanze qualche settimana.

Il padre è un militare con il grado e a settembre dell’anno scorso è stato trasferito di autorità in altra città.

Con il trasferimento, gli hanno pagato l’agenzia per il trasloco,dato 750 euro in fascia unica e gli pagano affitto per appartamento per i prossimi 3 anni finché rimane in quella città che è di 90% di affitto e fino ad un massimo di 550 euro circa il che significa che lui ora paga l’affitto di circa 60 euro mensili. Il suo stipendio ora ammonta sui circa 1950-2000 euro mensili non prendendo in considerazione i turni o i picchietti o i straordinari che fa. Ovviamente ha anche la 13sima. In più ha un appartamento di proprietà a Livorno per il quale paga il mutuo si 530 euro,ma lo affitta sempre per 530 euro.

È vero che il bimbo è nato in Italia ma ora ha la residenza in Croazia e ho parlato pure con un avvocato croato. Vorrei firmare quel nostro accordo davanti a un giudice e sarebbe una procedura semplificata se siamo d’accordo tutti e due con un solo avvocato che ci rappresenta e il traduttore ufficiale per lui. Il giudice prenderebbe in considerazione il suo reddito, il mio e la necessità di spendere i soldi per il viaggio e alloggio in Croazia.

Vorrei anche menzionare che tutte le volte prima di dicembre l’ho ospitato a casa di mia mamma per fargli stare con bimbo il più possibile e per fargli risparmiare per vitto e alloggio ma quando mi ha ricambiato con le offese e mancanza di rispetto per l’ennesima volta,ho deciso di non farlo più. Da allora il padre è venuto una sola volta più di tre mesi dopo a vedere il bimbo. Ci tengo a dire che inizialmente diceva che verrebbe una volta al mese e si fermerebbe una settimana e per me andava bene. Non credo che vorra’ firmare il nostro accordo e sopratutto in Croazia e temo che dovremo andare in tribunale.

In più io sono una farmacista ma siccome mi sono laureata in Italia, dovevo tradurre il diploma in Croazia, fare altri sei mesi di tirocinio e rifare l’esame di stato, ora sono verso la fine di tirocinio e ovviamente senza un lavoro finché non faccio quell’esame per poter andare a cercare il lavoro.

Inoltre, ogni settimana mando una mail a padre di mio figlio con aggiornamenti sui progressi di bimbo e qualche foto.

Vorrei porvi un po’ di domande.

1) Secondo gli stipendi che prende e le condizioni in quali si trova,quanto spetta al mio figlio di assegno di mantenimento secondo voi? Un avvocato italiano mi ha detto sui 500-550 euro mensili e 50% delle spese straordinarie. Avvocato croato mi ha confermato quella cifra anche sul tribunale croato con quel stipendio anche prendendo in considerazione la spesa per il viaggio e alloggio per venire a trovarlo ovviamente ipoteticamente ogni 3 mesi come potrebbe stabilire un giudice. Mi interessa inoltre se il giudice tiene conto di bisogni economici minimi del bambino oppure prende in considerazione l’altezza di stipendio del padre, ovviamente insieme agli altri fattori come viaggio, alloggio, reddito della madre?

2) Data la residenza del bambino in Croazia, è competente il tribunale croato e se nell’eventualità firmiamo il nostro accordo in Italia, consciamente accetto quello italiano e le leggi italiane. Nell’ipotesi che faccio il ricorso in Croazia, i due stati membri devono collaborare? Cioè, se chiedono al padre di fornire il certificato con i redditi percepiti nell’anno precedente, e lui lo nega, Croazia a tal punto può chiedere il Ministero Italiano di fornirlo? Una volta portata la sentenza da parte di giudice croato, essa può essere applicata e valida in Italia? Italia accetta come definitiva quella sentenza e agisce ad eseguirla?

3) Se magari il padre per primo fa un ricorso in Italia, a tal punto dobbiamo andare in tribunale italiano, oppure posso chiedere di fare tutto in tribunale croato data la residenza di bambino?

Il regolamento “Bruxelles I” (numero 44/2001) detta le regole di selezione del giudice competente per le cause transfrontaliere e le procedure di riconoscimento ed esecuzione in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Secondo tale regolamento (sezione 2, articolo 5, comma 2) la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea può essere convenuta in un altro Stato membro in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale.

Dunque è evidente che lei potrà rivolgersi ad un tribunale croato per il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno di mantenimento dovuto dal genitore per il figlio riconosciuto.

Nell’ultimo decennio, nell’ambito degli ordinamenti giuridici europei, si è assistito ad un accreditarsi di taluni princìpi comuni, che ormai da tempo rappresentano l’inevitabile conseguenza di un’esigenza di sostanziale omogeneità, che involge le più recenti modifiche legislative in materia di diritto di famiglia.

Pur nella diversità dei sistemi giuridici che connotano i vari paesi dell’Unione Europea, l’impegno giurisprudenziale e legislativo è stato incentrato nella ricerca di un equilibrio tra la valorizzazione della libertà di ciascuno, e le doverose esigenze di tutela della parte più debole, ineliminabile espressione del dovere di solidarietà che identifica la relazione genitori figli.

Uno dei principi comuni di cui si è detto riguarda la misura del contributo per il mantenimento dei figli minori, che viene decisa dal giudice adito in ambito comunitario in relazione al caso concreto. Non si tratta di una operazione matematica di divisione del reddito, ma di una quota di questo sulla cui misura è sovrano il libero convincimento del magistrato.

Riteniamo, pertanto, azzardata qualsiasi stima a priori dell’entità dell’assegno di mantenimento cui sicuramente avrà diritto il minore.

Sarà ancora il giudice adito a richiedere al convenuto (il suo ex compagno) la documentazione su cui fondare una decisione che tenga conto anche della sostenibilità economica dell’assegno di mantenimento per il figlio .

Determinato il giudice competente (croato) e ottenuta una decisione favorevole, occorre ancora che questa sia resa esecutiva in Italia. Perché la decisione sia eseguita in Italia bisogna che il giudice croato emetta un decreto di esecutorietà in ambito comunitario.

Dopodiché potranno essere avviati, qualora il genitore obbligato risultasse inadempiente, i procedimenti di riscossione coattiva propri del paese di residenza del debitore, quali ad esempio il ricorso al pignoramento dello stipendio per crediti alimentari dovuti e non versati.

Per rispondere all’ultima domanda dovrebbero essere almeno ipotizzate le motivazioni in base alle quali il suo ex compagno dovrebbe avviare un’azione giudiziale in Italia. Quindi, ci asteniamo.

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

15 Aprile 2016 · Rosaria Proietti

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)