Assegno di ricollocazione per disoccupati – Come funziona?

Indennità di disoccupazione












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A causa della chiusura della mia azienda, ho perso il lavoro: percepisco l’indennità di disoccupazione Naspi da circa 8 mesi.

Ho sentito dire che posso usufruire di una sorta bonus, detto assegno di ricollocamento.

Ma come funziona? Quali sono i requisiti?

I soldi ricevuti posso spenderli come voglio? Non ho capito molto.

Il cosiddetto assegno di ricollocazione, è una misura di politica attiva del lavoro di livello nazionale, coordinata dall’Anpal e gestita tramite la rete pubblico-privata dei servizi per il lavoro: è destinata alle persone disoccupate che percepiscono la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) da almeno quattro mesi.

Consiste in un servizio personalizzato erogato da un Centro per l’Impiego o da un soggetto accreditato scelto dal disoccupato, volto al rapido reinserimento nel mondo del lavoro.

E’ stato per molti mesi in fase di sperimentazione: la partenza vera e propria è prevista dal 3 aprile 2018.

L’importo dell’assegno viene riconosciuto non alla persona disoccupata, ma al soggetto erogatore che ha fornito il servizio, e solo a risultato occupazionale acquisito.

L’importo varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 5.000 euro, a seconda del tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro e del grado di difficoltà per ricollocare il disoccupato (profilo di occupabilità).

Le tipologie di contratto per le quali si riconosce l’esito occupazionale sono il tempo indeterminato, compreso l’apprendistato, e il tempo determinato maggiore o uguale a 6 mesi.

Allo scadere del quarto mese di disoccupazione il percettore NASPI matura il diritto a richiedere l’Assegno di ricollocazione.

Il sistema informativo unitario (SIU), a questo punto, invierà una comunicazione, di descrizione del funzionamento dell’Assegno, al potenziale destinatario che a sua volta potrà scegliere la sede operativa del soggetto erogatore presso il quale vorrà ricevere il “servizio di assistenza alla ricollocazione”.

Il soggetto erogatore potrà essere sia il Centro per l’Impiego (CPI) sia un ente accreditato ai servizi per il lavoro.

Quest’ultimo potrà essere individuato dal percettore consultando l’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro disponibile nel sito dell’ANPAL.

La richiesta dell’assegno di ricollocazione è volontaria e potrà essere presentata, dal percettore NASpI, telematicamente attraverso il SIU del portale ANPAL o rivolgendosi direttamente al CPI competente.

Il CPI, che ha la competenza esclusiva per il rilascio dell’Assegno, entro quindici giorni dovrà rilasciare o meno l’assegno, dopo avere effettuato le necessarie verifiche.

In caso affermativo, il cittadino ha l’onere di recarsi dal soggetto erogatore prescelto, nella data dell’appuntamento. In questo caso, sarà sospeso il Patto di servizio Personalizzato eventualmente sottoscritto dal destinatario con il CPI competente.

Dopo il primo appuntamento sarà elaborato il “programma di ricerca intensiva” e assegnato il tutor. Il programma dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (percettore NASpI e tutor).

Da questo momento in poi verrà avviato il servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro.

Il soggetto disoccupato è tenuto a partecipare agli incontri concordati e ad accettare l’offerta congrua di lavoro; in caso contrario verranno applicate le dovute sanzioni che vanno da una prima riduzione fino alla perdita totale della prestazione di sostegno al reddito.

L’importo dell’Assegno di ricollocazione viene calcolato sulla base della tipologia di contratto (a tempo indeterminato, compreso l’apprendistato e tempo determinato maggiore o uguale a 6 mesi) e della distanza della persona dal mercato del lavoro (profilo di occupabilità).

Pertanto – in caso di successo occupazionale – l’ammontare riconosciuto al soggetto erogatore sarà:

  • Contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato) da 1000 a 5000 euro
  • Contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi da 500 a 2.500 euro
  • Contratto a termine compreso superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi (solo per le regioni meno sviluppate) da 250 a 1250 euro.

​L’Assegno di ricollocazione può essere speso sia presso un Centro per l’Impiego sia presso un soggetto presente nell’Albo nazionale dei soggetti accreditati a livello nazionale o regionale sezione prima o terza.

I soggetti accreditati hanno l’onere di comunicare all’ANPAL le informazioni relative alle sedi operative presso cui sarà reso disponibile il servizio di assistenza.

Tali enti potranno partecipare al sistema di gestione dell’Assegno di ricollocazione solo dopo aver manifestato interesse.

Tutte le sedi operative verranno geo referenziate all’interno del Sistema Informatico Unitario.

Il compito di tali soggetti consiste nello svolgere attività di assistenza intensiva alla ricerca attiva di lavoro.

In particolare forniranno assistenza alla persona e tutoraggio e sostegno nella ricerca intensiva di opportunità occupazionali.

​Una volta che il percettore dell’Assegno di ricollocazione avrà scelto il Centro per l’Impiego o il soggetto accreditato dove utilizzarlo, beneficerà di un servizio personalizzato per la ricerca intensiva di una nuova occupazione volto al reinserimento nel mondo del lavoro in tempi brevi.

Il servizio si compone di due prestazioni principali:

  • assistenza alla persona e tutoraggio, che prevede l’assegnazione di un tutor per sostenere in modo continuativo il disoccupato in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, a partire dalla definizione e condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro;
  • ricerca intensiva di opportunità occupazionali attraverso la promozione del profilo professionale del disoccupato verso i potenziali datori di lavoro, la selezione dei posti vacanti, l’assistenza alla preselezione e alle prime fasi di inserimento in azienda.

​Il servizio si conclude dopo 180 giorni, salvo che non si proroghi la durata di altri 180 giorni in caso di assunzione con un contratto di lavoro di almeno 6 mesi.

In caso di contratto di lavoro inferiore a 6 mesi (secondo quanto previsto dall’Assegno di ricollocazione per le regioni meno sviluppate) il servizio è sospeso.

Al termine della sospensione, riprenderà con un Assegno decurtato dell’eventuale importo già riscosso.

Dunque, in parole povere, non si tratta di un bonus, ma di uno strumento per aiutare i disoccupati nella ricerca di un impiego,

Non si tratta inoltre di denaro liquido, ma consiste in un voucher spendibile presso i centri per l’impiego pubblici o privati accreditati nelle singole Regioni.

Ecco una slide informativa per rendere meglio l’idea del contributo:

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22 Febbraio 2018 · Marzia Ciunfrini

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