Assegno alimentare erogato da una sorella e nucleo familiare ISEE

Il nucleo familiare di A è sempre costituito dai soggetti inclusi nello stato di famiglia di A (a meno che A abbia coniuge o genitori non conviventi)












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Ricevo un assegno alimentare non risultante da autorità giudiziaria da parte di mia sorella: lei, oltre a dovermi inserire nel 730, dovrà anche inserirmi nel suo ISEE, essendo io residente con mia zia?

L’articolo 3 (nucleo familiare) del DPCM 159/2013 (regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE) stabilisce che il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), fatto salvo quanto stabilito per l’eventuale coniuge ed i figli di una coppia.

Ne deriva, pertanto, che un soggetto (che non abbia coniuge o genitori non conviventi) faccia sempre parte del nucleo familiare risultante dal proprio stato di famiglia indipendentemente dalla circostanza che egli riceva un contributo economico, per esempio, dalla sorella non convivente anagraficamente.

Ora, è vero che il contribuente può inserire, nella propria dichiarazione dei redditi, come familiare a carico IRPEF, la sorella a cui eroga un assegno alimentare non risultante da provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

Ma è anche vero che solo il figlio maggiorenne, con età inferiore ai 26 anni, non convivente con i propri genitori, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori se risulta essere fiscalmente a loro carico IRPEF.

Ricordiamo che nel 2023, ai fini ISEE, un figlio di età compresa fra 24 anni e un giorno e 26 anni (alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica) risulta fiscalmente a carico dei genitori se nell’ultimo anno di imposta dichiarabile fiscalmente (o nell’ultima CU disponibile) ha percepito un reddito annuo complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. E’ considerato fiscalmente a carico il figlio di età compresa fra 18 e 24 anni (alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica) che nell’ultimo anno di imposta dichiarabile fiscalmente (o nell’ultima CU disponibile) ha percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 4 mila euro, al lordo degli oneri deducibili.

Concludendo, nella speranza che la conclusione possa risultare utile: se A è fiscalmente a carico di B ed A e B non convivono anagraficamente, A entra a far parte del nucleo familiare di B se, e solo se, A e B sono coniugati o se A è figlio di B con età inferiore ai 26 anni.

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27 Aprile 2023 · Roberto Petrella

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