DOMANDA
In sede di ammissione a socio di una cooperativa edilizia a mutualità prevalente, nell’anno 2004, il socio consegna nelle mani del presidente del Consiglio di Amministrazione la somma da quest’ultimo richiesta per l’ammissione pari ad euro 120 mila mediante assegni circolari non trasferibili intestati alla cooperativa; di questa somma, soltanto euro 40 mila vengono versati sul c/c della cooperativa mentre euro 80 mila vengono incassati dal presidente del cda come risulta da copia fronte/retro degli assegni richiesti alla banca. il cda verificando il pagamento di quanto richiesto procede con verbale cda all’ammissione del socio con annotazione sul libro soci. il socio nell’anno 2005 diventa presidente del cda ed inserisce tale somma mancante in contabilità addebitandola all’ex presidente, facendola risultare nel proprio conto versamenti socio come contropartita.
Il bilancio al 31/12/2005 contenente il dettaglio dei versamenti dei soci viene approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci; lo stesso non viene impugnato da nessun socio nei termini e nessun socio ha mai impugnato alcun bilancio degli anni successivi. nell’anno 2008 la coop. procede all’assegnazione degli alloggi sociali. Oggi, a seguito di azione di responsabilità nei miei confronti instaurata da quattro soci a me “OSTILI” il ctu, concorda sul mio operato come Presidente, riguardo ad altri punti contestati da parte attrice, ma contesta, il versamento di 80,000, motivando che non sono entrati nel c/c della cooperativa. chiaramente oggi a distanza di circa 16 anni non sono in possesso degli e.c. bancari con i quali avrei potuto dimostrare l’addebito degli stessi sul mio conto e le banche, dopo dieci anni, distruggono la documentazione, quindi non posso richiederne copia, questo impedisce di fatto il mio diritto alla difesa. ritengo non corretto quanto affermato dal ctu in quanto nessuna delle parti ha mai affermato la falsità delle copie degli assegni da me prodotte. E’ possibile che oggi si possa richiedere la restituzione di somme inserite “con dettaglio Specifico” allegato ai bilanci regolarmente approvati e depositati in CCIAA e mai impugnati da nessun socio. Come posso difendermi da quello che ritengo sia un abuso; esistono sentenze di merito, che possano tutelarmi?
in attesa di leggervi, porgo un cordiale saluto
RISPOSTA
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società: è quanto stabilisce l’articolo 2476 del codice civile.Pertanto, sembra che l’azione di responsabilità nei suoi confronti sia stata promossa non tanto per stabilire se lei abbia o meno pagato al presidente pro tempore del consiglio di amministrazione della cooperativa edilizia la somma necessaria per essere ammesso come socio (e quindi aver diritto all’alloggio sociale), ma, piuttosto, per non aver promosso, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, le necessarie azioni legali finalizzate al recupero coattivo delle somme indebitamente trattenute, a danno della società, dall’amministratore che l’aveva preceduto nell’incarico. O, almeno, all’individuazione del debitore tenuto a coprire l’ammanco.
Lei non riporta la data in cui è stata avviata azione di responsabilità da parte dei 4 soci “ostili” . Tuttavia è presumibile che, se l’azione di responsabilità vertesse esclusivamente sul recupero degli 80 mila euro sulla base di un eventuale omesso versamento da parte del socio (poi assurto al ruolo di amministratore) nel lontano 2004, essa sarebbe stata improponibile per intervenuta prescrizione. Nella specie, invece, la prescrizione decorre da quando l’amministratore della compagine sociale cooperativa, accusato di omessa vigilanza, decade dall’incarico assunto e, in ogni caso, sembra propendere nel contestare la mancata vigilanza nel mantenere integro il patrimonio sociale, o, almeno, nel non aver tentato di impedirne il suo depauperamento.Sicuramente non è il suo caso, ma chiunque dotato di un pizzico di malizia, potrebbe sospettare di un accordo intervenuto fra i due presidenti succedutisi alla guida della coop. E, comunque, a lei toccava vigilare o, ameno, proporre al CdA le azioni da promuovere finalizzate ad individuare, allora (nel 2005), il responsabile dell’ammanco emerso nelle casse sociali (anche se iscritto a bilancio approvato dai soci).Che il bilancio sociale sia stato approvato all’unanimità, infatti, non comporta che gli 80 mila euro appostati a bilancio possano andare in gloria senza nemmeno un tentativo di recupero della somma nei confronti del responsabile dell’ammanco e non esime l’amministratore pro tempore da eventuali responsabilità patrimoniali accertate in sede giudiziale.
17 Settembre 2020 - Marzia Ciunfrini
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