Ipoteca legale su terreno trascritta oltre 10 anni fa e mai riscossa – Posso chiederne la prescrizione?

Ipoteca legale, prescrizione ipoteca, selezione - eredità e successione












Volevo porre alcune domande su un immobile che mio padre ha donato, con atto notarile nel novembre 2005 senza usufrutto, a mio figlio, di cui sono anche tutore avendo lui una invalidità psichica; nel 2006 la GEST LINE spa sede di Napoli ha ottenuto, come garanzia di un credito nei confronti di mio padre per un importo di circa 21 mila euro comprensivo di interessi e spese, un’ipoteca legale sul terreno dove sono situati
l’immobile donato a mio figlio ed un’altro immobile donato a mia nipote. Alla luce di quanto esposto, le mie domande sono:

1) questo tipo di ipoteca legale è impugnabile?
2) essendo mio padre deceduto, l’onere grava su mio figlio, e se sì detratte le spese di mora? (il solo capitale di debito ammonta a 10500,00 euro circa)
3) per vendere questo immobile bisogna necessariamente cancellare l’ipoteca?
4) essendo stata l’ipoteca trascritta nel novembre 2006, posso chiederne la prescrizione?
5) infine, per la risoluzione della questione e la eventuale conciliazione posso rivolgermi ad un CAF?

Risposta all prima domanda

Com’è noto l’ipoteca legale a favore dello Stato sui beni del condannato è trascritta per garantire lo Stato per le spese giudiziarie del procedimento e la parte lesa per le restituzioni e il risarcimento dei danni. Se il debitore (suo padre) non ritenne, al tempo, di avere motivi validi per opporsi alla trascrizione ipotecaria, non vedo come essa possa essere impugnata oggi.

Risposta alla seconda domanda

L’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore per il mancato o insufficiente pagamento di un’imposta (articolo 77 dpr 29 settembre 602/1973) non è riconducibile all’ipoteca legale, né è ad essa assimilabile (si veda in proposito sentenza 4464/2016 Cassazione) e, pertanto, al credito garantito non è applicabile la norma contenuta nell’articolo 8 (intrasmissibilità della sanzione agli eredi) del decreto legislativo 472/1997 riguardante le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

In pratica, il credito garantito da ipoteca legale va rimborsato integralmente: nessuna riduzione spetta all’erede.

Risposta alla terza domanda

L’immobile può essere alienato anche se gravato da ipoteca, purché l’acquirente sia messo al corrente dell’esistenza del vincolo. Tuttavia, per ottenere una maggiore commerciabilità del bene è senz’altro preferibile cancellare l’ipoteca prima di vendere l’immobile.

Risposta alla quarta domanda

L’articolo 2880 del codice civile dispone che l’ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo. In altre parole, il creditore per escutere il credito vantato da ipoteca ha tempo fino al novembre 2026.

Risposta alla quinta domanda

Per rimuovere il vincolo ipotecario temo che il tutore dell’attuale proprietario dell’immobile gravato da ipoteca legale avrà bisogno soltanto di recarsi presso gli uffici dell’esattore e chiedere la rateizzazione del debito di cui avrebbe dovuto rispondere il nonno defunto.

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11 Marzo 2018 · Loredana Pavolini