Anf – genitore convivente senza propria posizione tutelata

L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti.












Ho letto altre risposte sull’argomento, ma non mi sembra di trovare il mio caso specifico, riguardo la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare.

Situazione:
– padre figlio naturale, lavoratore dipendente, NON convivente con il figlio
– madre, libera professionista (cassa architetti, NO gestione separata inps), convivente con il figlio

In base alla circolare 36/2008 teoricamente io (madre) potrei chiedere la corresponsione degli assegni, attraverso il padre, dipendente, ma calcolati sul mio reddito, in quanto genitore convivente.

Tuttavia la ditta presso cui lavora il padre non acconsente, sostenendo che io non ho reddito da lavoro dipendente per il 70%. Ma allora cosa si intende per “posizione non tutelata”? (la mia cassa non provvede agli assegni familiari, e VIETA esplicitamente l’iscrizione contemporanea alla gestione separata INPS).

Dal call center dell’inps ho avuto risposte molto contraddittorie, quindi non riesco a capire quale sia la giusta interpretazione della circolare, e soprattutto la corretta procedura.

Tra l’altro, in questo momento gli assegni familiari li prende il padre, pur non essendo convivente con nostra figlia, ma sulla sua autorizzazione c’è scritto “convivente”…

L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti.

Qualora si svolgano altre attività insieme a quella di lavoratore dipendente, si ha diritto all’assegno, ove ricorrano gli altri requisiti fissati dalla legge, quando la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono per almeno il 70 per cento al reddito complessivo.

L’autorizzazione all’INPS per l’erogazione dell’ANF va richiesta dal datore di lavoro in presenza di figli naturali del dipendente riconosciuti da entrambi i genitori. E’ irrilevante il requisito di convivenza fra genitore e figlio qualora il genitore convivente non possa accedere al beneficio.

Nel caso in cui

  1. lei avesse svolto, oltre all’attività professionale di architetto, anche quella (ad esempio) di addetta ai servizi domestici, di operaia agricola dipendente a tempo determinato, di lavoratrice iscritta alla gestione separata, ecc…;
  2. il reddito percepito per le attività di lavoro dipendente e assimilato fosse stato pari ad almeno il 70% del reddito complessivo;

allora, lei, in qualità di genitore naturale titolare di posizione tutelata, in quanto convivente con il figlio, avrebbe avuto diritto a presentare la richiesta di assegno per il nucleo familiare al datore di lavoro del genitore non convivente, pretendendo che la prestazione fosse erogata direttamente a lei. Secondo quanto stabilito dalla circolre INPS citata.

[ ... leggi tutto » ]

19 Agosto 2012 · Simonetta Folliero