Aler Milano – Morosità dell’assegnatario e decadenza dell’assegnazione

La decadenza dell'assegnazione è disposta in caso di accertata morosità colpevole dell'assegnatario per almeno 12 mensilità, anche non consecutive












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Il papà del mio compagno e le sue due sorelle vivevano in una casa del Aler e dal 2010 non hanno mai pagato: il contratto era a nome di loro papà loro ai tempi erano ancora minorenni: il mio compagno è rimasto lì ancora 2 anni senza dichiarare niente finché l’hanno sfrattato, ed ora il loro genitore si trova all’estero e non ha più residenza qua, l’altro giorno ci è arrivata una lettera indirizzata al loro papà per 30 mila euro di debiti, e ci dicono che devono pagare loro quindi i figli, è possibile una cosa del genere? Pur essendo in vita il padre devono pagare i figli?

Innanzitutto va precisato che, ai sensi dell’articolo 2948 del codice civile, comma 1, numero 3, il diritto al rimborso di pigioni delle case, non versati alla scadenza, si prescrive in cinque anni.

Dunque è chiaro che la pretesa di 30 mila euro di morosità pregressa notificata nel settembre 2023 si riferisce agli ultimi cinque anni, a partire dal 2018. La somma richiesta infatti, se riferita all’ultimo quinquennio, corrisponde ad un canone mensile di 500 euro/mese.

Secondo l’articolo 25 (Decadenza dall’assegnazione), comma 4 del Regolamento della Regione Lombardia del 4 agosto 2017, la decadenza è disposta nei casi in cui ALER accerti la morosità colpevole dell’assegnatario in relazione al pagamento del canone di locazione, ovvero al rimborso delle spese per i servizi, per un periodo pari ad almeno dodici mensilità, anche non consecutive, negli ultimi ventiquattro mesi.

Il successivo articolo 6, aggiunge che la decadenza dall’assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione, determina l’obbligo, per l’assegnatario, di rilascio dell’unità abitativa entro un termine non eccedente i sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

Probabilmente, dunque, a partire dal 2017 è stata accertata l’occupazione “sine titulo” (abusiva) dell’appartamento da parte dei figli maggiorenni dell’assegnatario decaduto.

Pertanto possiamo affermare che l’originario intestatario è decaduto dall’assegnazione, per morosità, almeno dall’agosto 2017 e che negli ultimi cinque anni decorrenti a ritroso dal settembre 2023 erano tenuti al versamento del canone mensile gli occupanti (abusivi) di fatto.

Per tale motivo, i figli maggiorenni (ad agosto 2017) dell’ex intestatario, decaduto per morosità che hanno continuato ad occupare (abusivamente) l’unità abitativa ALER, saranno probabilmente chiamati a rimborsare i canoni di locazione non versati alla scadenza negli ultimi 5 anni. Ed è anche evidente che, se non sono state notificate pretese di rimborso prima del settembre 2023, colui che è stato sfrattato prima del settembre 2018 non è tenuto a pagare alcunché.

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14 Settembre 2023 · Piero Ciottoli

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