Debiti erariali e pignoramento di un assegno di mantenimento

Assegno di mantenimento, assegno di mantenimento o divorzile per coniuge e figli












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Si possono accumulare simultaneamente due pignoramenti derivanti da due debiti erariali? Sul forum è stato affermato che nella peggiore delle ipotesi, su un reddito assimilato riconducibile ad un assegno di mantenimento fissato giudizialmente, Equitalia per debiti erariali potrà pignorare solo un decimo (10%) del reddito assimilato; quindi se si dovessero accumulare due debiti erariali derivati da omesse dichiarazioni (irpef di due anni diversi), potrebbero aumentare la percentuale del 10% del pignoramento presso terzi dell’ assegno di mantenimento o prolungherebbero nel tempo lo stesso 10% per sdebitare il secondo debito?

Concludo dicendo che questi problemi con le tasse derivano tutti da indicazioni sbagliate, non sono furbo, siamo nullatenenti e l’assegno di mantenimento (1500€) serve per un affitto ed è stato assegnato per una persona, ma ci si sopravvive in due.

L’articolo 545 del codice di procedura civile afferma che non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto .

Cioè i crediti alimentari (come ad esempio l’assegno di mantenimento derivante da separazione personale dei coniugi) possono essere pignorati solo su azione esecutiva promossa da un avente diritto agli alimenti (un altro coniuge separato o divorziato, parenti in stato di indigenza).

L’articolo 72 ter del dpr 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) dispone che Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. 2. Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro..

Non si tratta di affermazioni riportate nei forum, ma di precise disposizioni di legge.

Sembrerebbe che l’assegno di mantenimento risulti impignorabile per crediti diversi da quelli alimentari. Al riguardo, pur mancando una specifica giurisprudenza consolidata, è forse il caso di segnalare che alcuni giudici ritengono impignorabile solo la parte dell’assegno di mantenimento equivalente al minimo vitale (circa 500 euro). La ratio di un tale orientamento è chiara: due coniugi potrebbero accordarsi per un assegno di mantenimento di, ad esempio, 5 mila euro, sottraendo così l’intero importo dalla possibilità di pignoramento per debiti accumulati dal coniuge obbligato.

Ancora un’altra precisazione. Il limite di pignorabilità del 10% vale solo nell’ambito di debiti esattoriali riconducibili alle imposte sul reddito. Un concessionario locale che agisca per tributi locali può pretendere, qualora sullo stipendio o sulla pensione insista già un pignoramento del 10% dovuto a inadempimenti del debitore nei confronti dell’IRPEF, un altro 10% fino al raggiungimento del prelievo massimo del quinto (20%).

Infatti, l’articolo 545 del codice di procedura civile dispone che le somme dovute dai privati a titolo di stipendio o pensione possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni.

Infine, le motivazioni per cui nascono i debiti e le finalità per cui viene impiegato il reddito mensile disponibile (stipendio, pensione, assegno di mantenimento) non influiscono assolutamente nella determinazione della quota di prelievo disposta nel pignoramento; tale quota viene fissata dal giudice esclusivamente in base a considerazioni di natura squisitamente tecnica derivate dalla normativa vigente.

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23 Aprile 2016 · Ludmilla Karadzic

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