Accordo transattivo con società di recupero crediti quando al debitore è già stato pignorato lo stipendio





Se è stato già pignorato lo stipendio del debitore, risulta alquanto improbabile che il creditore possa accettare un offerta transattiva a saldo stralcio





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Il quesito riguarda un debito contratto da mio marito per un mutuo non pagato (io e i miei suoceri come garanti) all’ origine di €80000 poi 160000 con interessi ecc.
In un primo tentativo di saldo e stralcio la società di recupero (doValue) ha proposto prima €50000 su cui eravamo d’accordo per poi rialzare il tiro(a partire da 65000) che noi abbiamo rifiutato.

Mi è stato, nel frattempo, pignorato un quinto dello stipendio.

Successivamente hanno nuovamente proposto €50000 che avevamo accettato ma non si sono fatti più sentire.
2 mesi fa hanno messo all’asta sia la nostra casa che quella dei suoceri.La prima asta la scorsa settimana è andata deserta.Preciso che entrambe presentano degli abusi (riportati nella perizia) alcuni non sanabili.

Il mio avvocato mi dice di stare tranquilla perché sono incommerciabili e che l’ hanno fatto perché devono solo documentare che sono invendibili.

A questo punto la mia intenzione sarebbe quella di proporre un accordo transattivo a saldo e stralcio per risolvere definitivamente la questione.

In tal caso, secondo voi, che somma ragionevole proporre? Preciso che pagherei subito in un’unica soluzione
Nella richiesta potrebbero essere riportate alcune motivazioni che forse potrebbero indurre la società ad accettare la mia richiesta:
-Gli immobili sono invendibili
-Risparmio altre spese aste successive
-Tra 2 anni andrò in pensione e quindi la trattenuta sarà più bassa perciò i tempi di recupero del credito si allungherebbero

Il problema è che, con il pignoramento dello stipendio e con il successivo inevitabile pignoramento della pensione, il creditore si è assicurato il rimborso del credito nominale insoddisfatto (160 mila euro, a cui sono stati applicati gli interessi legali per la rateizzazione del pagamento)): questo, forse, il motivo per cui non ha avuto alcun seguito l’iniziale offerta, presentata dalla parte creditrice, di accordo transattivo sulla base di 50 mila euro.

Certo, la debitrice potrebbe passare a miglior vita prima che il debito risulti completamente estinto con le trattenute stipendiali e pensionistiche: tuttavia, con il manufatto di proprietà che entrerebbe in successione, seppur abusivo, è molto improbabile che i chiamati all’eredità possano rinunciare tutti a cuor leggero, anche in considerazione del fatto che, con il tempo, il debito iniziale risulterebbe decurtato.

Ed in ogni caso, qualora il creditore avesse bisogno di liquidità immediata, potrebbe cedere il credito, in ambito finanziario, a fronte di un’anticipazione che, pur tenendo conto del rischio di premorienza della debitrice, sconterebbe una cifra superiore ai 50 mila euro offerti prima dell’esito fruttuoso del pignoramento dello stipendio.

Tuttavia, nella vita mai dire mai: ma, se si vuole presentare un’offerta questa non potrà essere inferiore ai 50 mila euro del tentativo di accordo transattivo, poi senza seguito alcuno, antecedente al pignoramento dello stipendio.

L’immobile di proprietà della debitrice esecutata è invendibile, certo, ma, seppur viziato da abusi, i chiamati all’eredità dovranno sicuramente pensarci, prima di rinunciare oppure saranno portati ad accettare con beneficio di inventario: conosciamo benissimo quale possa essere il valore di un bene immobile, seppur abusivo e non commerciabile, per chi non possiede una casa da abitare.

Per quanto riguarda le spese legali di aste successive, qualora il creditore non rinunciasse all’espropriazione immobiliare, queste andranno sempre addebitate alla parte debitrice e potrebbero portare ad aumentare (con una ulteriore azione esecutiva) l’importo del capitale (sempre gravato da interessi) garantito dalla trattenuta stipendiale in corso e dalla successiva trattenuta pensionistica.

Tra due anni andrà in pensione, vero, ma nessun investimento iniziale (pari all’irrisorio costo, sostenuto dal creditore cessionario, di acquisto del credito) potrà garantire un ritorno con trattenuta pensionistica, seppur ridotta rispetto a quella stipendiale.

Forse, se il creditore non avesse ancora chiesto la liquidazione immediata del capitale in ammortamento, l’unico fattore che potrebbe portare all’accettazione di una congrua offerta transattiva a saldo stralcio della parte debitrice potrebbe essere solo il rischio di premorienza dell’obbligata, magari supportato dalla instillata prospettiva di una malattia grave della debitrice, dall’esito infausto, nonché dall’assenza di chiamati all’eredità.

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19 Luglio 2023 · Simone di Saintjust

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