Accordo scritto perfezionato con il de cuius su posticipo versamento dei canoni di locazione arretrati – Deve essere rispettato dagli eredi?

Eredità e successione, morosità per canoni di locazione












Qualche anno addietro, per problematiche riconosciute, sono stati concordemente sospesi dei pagamenti del canone affitto dell’appartamento da me condotto: l’accordo con i locatori (coniugi) prevedeva di saldarli appena avuta la disponibilità economica o al rilascio dell’immobile e nel frattempo di continuare al versamento dei canoni corrispondenti alla mensilità corrente. L’accordo è stato sulla parola giacché sempre stato irreprensibile nei pagamenti. Successivamente uno dei locatori è deceduto ed è rimasto attivo l’altro. Quest’ultimo, sotto la spinta dei due figli (anni oltre i 50) ha inviato una diffida ad adempiere con messa in mora ed interruzione dei termini prescrizionali. Chieste spiegazioni (ed emersa la spinta familiare), l’accordo stabilito in precedenza è stato messo per iscritto. Inizio gennaio 2021 anche l’ultimo locatore è deceduto; detti figli hanno subito, verbalmente, chiesto il versamento delle locazioni in sospeso cui uno di questi ha affermato che “con due mensilità arretrate il contratto è da ritenersi risolto”. Circa il versamento del canone mensile hanno consegnato a mano un foglio con le coordinate bancarie a loro intestato cui versarlo e senza nessun riferimento al conduttore, che lo ha accettato per conoscenza diretta dei detti figli. Il versamento di gennaio, infatti, è stato versato alle coordinate consegnate. E’ da precisare che, allo stato attuale, nessuno dei due è intestatario dell’immobile ma risulta ancora per metà il locatore deceduto. Ora, riservandomi una visura catastale per l’esatta intestazione dell’immobile, chiedo se si eredita anche una diffida con messa in mora e farla valere, sebbene ci sia un documento firmato e non essendo proprietari dell’immobile.

Se la scrittura privata sottoscritta con il secondo locatore superstite, poi deceduto anch’egli, è successiva alla diffida ad adempiere (versamento immediato dei canoni di locazione arretrati), essa deve essere sicuramente rispettata dagli eredi.

Tuttavia è da tener presente che in assenza di testamento, il coniuge superstite con cui è stato stipulato l’accordo transattivo dovrebbe risultare proprietario solo dei 2/3 dell’appartamento affittato e solo dei 2/3 dei canoni arretrati poteva disporre (indipendentemente dall’aggiornamento della documentazione catastale).

In pratica, se i figli eredi dei precedenti locatori si impuntano, lei, comunque, dovrebbe essere obbligato a versare subito almeno un terzo del canoni arretrati, oggetto della scrittura privata.

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6 Febbraio 2021 · Piero Ciottoli