Accordo di rinuncia al Trattamento di Fine Rapporto

Trattamento di fine rapporto - rinuncia












Il datore di lavoro di mio figlio (contratto a tempo indeterminato – settore metalmeccanico) gli ha chiesto di sottoscrivere un accordo di conciliazione in base al quale egli rinuncia al Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

E’ lecito un tale accordo? A mio figlio conviene sottoscrivere l’accordo anche in considerazione che il rifiuto potrebbe in seguito comportare licenziamento per riduzione di personale? Consigliate di rivolgerci ad un avvocato?

Il diritto alla liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro: la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, comma 2, e nullo ex articolo 1325 del codice civile, per mancanza dell’oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l’accantonamento delle somme già effettuato (Corte di cassazione, sentenza 23087/2015).

Pertanto, suo figlio può anche accettare la proposta e sottoscrivere l’accordo: nel momento in cui il rapporto di lavoro sarà concluso e il datore di lavoro dovesse negare di corrispondere il Trattamento di Fine Rapporto, suo figlio potrà portare in Tribunale il datore di lavoro per ottenere quanto gli spetta e a nulla potrà servire alla controparte l’esibizione del documento di rinuncia.

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24 Agosto 2019 · Rosaria Proietti