Accordo con il creditore e rinuncia al pignoramento

Il processo esecutivo si estingue se, prima dell’assegnazione, il creditore procedente rinuncia agli atti con una dichiarazione in udienza


DOMANDA

Mi è stato notificato il pignoramento del quinto dello stipendio direttamente al datore di lavoro: mi hanno già pignorato 2 mesi, ma nel frattempo ho raggiunto un accordo col creditore per pagare una determinata somma, ed il 21 luglio dobbiamo apparire davanti al tribunale civile. VOLEVO SAPERE se i 2 mesi già pignorati le somme mi vengono restituite e se cessa immediatamente il pignoramento.
Grazie


RISPOSTA

L’articolo 629 del codice di procedura civile stabilisce che il processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante munito di titolo esecutivo rinuncia agli atti con una dichiarazione verbale effettuata in udienza.
Naturalmente l’accordo intervenuto fra creditore e debitore dovrà riguardare anche il pagamento delle spese legali e di giustizia sostenute dal creditore.
in caso di rinuncia al pignoramento il datore di lavoro dovrà restituire al dipendente debitore inadempiente, sottoposto ad azione esecutiva, le trattenute sulla retribuzione accantonate dalla notifica del pignoramento all’udienza in cui il creditore dichiara la rinuncia.


24 Marzo 2021 - Carla Benvenuto

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