Ho un mutuo in corso, con rate regolarmente pagate: può mio figlio accollarsi la residua parte di mutuo?
Per l’accollo di un qualsiasi prestito, nel quale al debitore originario subentra un terzo, è sempre necessario l’assenso del creditore: l’accollo può essere liberatorio, nel senso che il debitore è sciolto da ogni obbligo, oppure non liberatorio quando il debitore resta garante degli adempimenti del terzo.
Infatti, come stabilisce l’articolo 1273 del codice civile, se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione. L’adesione del creditore comporta liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipula del nuovo contratto o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, quest’ultimo resta obbligato in solido col terzo verso il creditore.
25 Gennaio 2020 · Annapaola Ferri
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