Può il debitore accedere ai dati che lo riguardano nell’anagrafe tributaria?

Accesso anagrafe tributaria, Agenzia delle Entrate (AdE) e Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER)












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Vorrei sapere se io – debitore – posso accedere ai sensi della legge sulla privacy per visualizzare i dati su me stesso presso tutte le banche dati dell’Agenzia delle Entrate ed in particolare quella dei conti correnti.

Insomma, vorrei vedere le informazioni che i miei creditori potrebbero vedere con la nuova norma sulla ricerca telematica dei beni, ma prima di loro, per vedere cosa c’è e cosa non c’è (conti italiani, esteri ecc..).

Come posso fare?

L’accesso alla banca dati dell’anagrafe tributaria da parte di soggetti diversi dai dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e per scopi diversi dall’accertamento fiscale è regolato dall’articolo 492 bis del Codice di procedura civile.

Secondo il Codice, su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare e dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari (conti correnti) per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Concludendo: per vedere le informazioni che i suoi creditori potrebbero vedere con la nuova norma sulla ricerca telematica dei beni, ma prima di loro, per vedere cosa c’è e cosa non c’è (conti italiani, esteri ecc..) deve essere un dipendente dell’ADE con entrature nelle alte sfere dirigenziali (si accede sempre attraverso credenziali che non sono a disposizione di tutti ed in ogni caso gli accessi vengono monitorati e devono essere giustificati).

Oppure deve essere un ufficiale giudiziario debitore che ha la fortuna di essere incaricato dal giudice su istanza del proprio creditore (evenienza che ha probabilità di verificarsi prossime allo zero).

Insomma, deve mettersi l’anima in pace … nei riguardi del Grande Fratello non c’è privacy che tenga.

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1 Luglio 2017 · Ludmilla Karadzic

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