Dichiarazione dei redditi – violazioni di natura formale

Quando si parla di violazioni formali rilevate nella dichiarazione dei redditi a seguito di verifiche e controlli effettuati dall'ADE, bisogna distinguere tra le due seguenti fattispecie:

Infatti, mentre le prime sono punibili (anche se sino all'entrata in vigore dello Statuto del contribuente per esse ci si poteva ravvedere entro tre mesi senza alcuna sanzione) le seconde, su valutazione dell'Ufficio, da effettuare caso per caso, non sono sanzionabili.

Resta salva la facoltà per i soggetti che si avvedono di aver commesso degli errori od omissioni, anche se ininfluenti sull’attività di controllo, di regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che può essere reperito anche via Internet) con riferimento al periodo d’imposta interessato.

Tale regolarizzazione deve essere effettuata comunque prima dell'inizio dell'attività di controllo o verifica.

Per le violazioni formali che siano di ostacolo all'attività di accertamento dell'ufficio, la regolarizzazione, da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla legge, comporta il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Sono così sanabili le infrazioni relative al contenuto della dichiarazione quali, ad esempio:

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14 Agosto 2013 · Giorgio Valli