Dichiarazione dei redditi – detrazioni per spese mediche

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Sono detraibili nella misura del 19 per cento (sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11) le spese sostenute per:

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale ( "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

In particolare  la "qualità" (denominazione) del farmaco potrà essere indicata con il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (codice AIC) invece che con la denominazione specifica del medicinale.

Per quanto riguarda il 730 tali spese vanno indicate nel rigo E1, colonna 2. Il rigo E2 deve, invece, essere compilato dal contribuente che ha sostenuto le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate nel rigo E2 non può superare euro 6.197,48.

La detrazione spettante sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata solo sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11.

Non vanno indicate  le spese sanitarie sostenute nel 2009 che hanno dato luogo nello stesso anno ad un rimborso da parte di terzi, come ad esempio:

Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:

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1 Aprile 2010 · Giorgio Valli