Dichiarazione dei redditi – precisazioni ADE su detrazione canoni di locazione studenti e corsi di istruzione

Dichiarazione dei redditi - Detrazione del costo dell'affitto sostenuto dagli studenti universitari fuori sede

E' possibile fruire della detrazione d'imposta anche per spese relative a "canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto dello studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative"…

Con questa nuova formulazione dell'articolo15, comma 1, lettera i-sexies, che non rende vincolante la detrazione alla stipula di contratti ai sensi delle legge 431 del 1998, si chiede se sia possibile usufruire della detrazione anche se tali spese sono state sostenute all'estero.

L'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies del Tuir prevede una detrazione d'imposta del 19 per cento per "i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, numero 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro".

Al riguardo si ritiene che il beneficio fiscale in oggetto non possa essere esteso ai contratti di locazione di unità immobiliari situate all'estero, in quanto la norma, facendo riferimento ai contratti di locazione stipulati ai sensi della legge numero 431 del 1998 e ad altri contratti abitativi stipulati con soggetti individuati dall'ordinamento nazionale (collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro etc.), sembra escludere dall'agevolazione contratti stipulati in base a normative proprie di altri ordinamenti.

Tale interpretazione, peraltro, risulta confermata dalla relazione tecnica alla Finanziaria 2008 (che ha esteso l'agevolazione anche ad alcune ipotesi di contratti di ospitalità non previste dalla legge numero 431 del 1998), la quale, nell'effettuare le stime di gettito, ha tenuto conto dei soli studenti che alloggiano nel territorio nazionale.

Dichiarazione dei redditi - Detrazione per spese di frequenza ai corsi di istruzione

L’attuale sistema di determinazione delle tasse previste dalla maggior parte delle università pubbliche offre la possibilità per gli studenti di ottenere delle condizioni di riduzione della rata in relazione al valore ISEEU del proprio nucleo familiare prevedendo, in assenza di presentazione di detta certificazione, l’applicazione della tariffa più elevata. La presentazione della certificazione ISEEU non è obbligatoria ma rappresenta una opportunità per lo studente finalizzata ad ottenere condizioni agevolate.

L’articolo 15 del Tuir prevede la detrazione per le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi per gli istituti statali.

Si chiede di conoscere se la misura delle spese per la frequenza di corsi presso le università private debba essere determinata nell’importo massimo previsto per ogni singolo corso di studio.

L’articolo 15 del Tuir prevede la detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi per gli istituti statali.

In base alla circolare 11 del 1987, le spese per la frequenza presso istituti o università private danno diritto alla detrazione in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.

Si conferma, che la misura massima delle tasse stabilita dall'università pubblica di riferimento, in relazione al corso frequentato dallo studente, costituisce il limite entro il quale è possibile calcolare la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir.

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21 Aprile 2009 · Giorgio Valli