Denunciare il proprio avvocato all’ordine forense si può – Nessuna diffamazione se il cliente è convinto delle proprie accuse

L'esposto o segnalazione al competente Consiglio dell'ordine forense contenente accuse di condotte deontologicamente rilevanti, tenute da un professionista nei confronti del cliente denunciarne, costituisce esercizio di legittima tutela degli interessi di quest’ultimo, attraverso il diritto di critica, per il quale valgono i limiti ad esso connaturati, occorrendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma; tali limiti, se rispettati, escludono la sussistenza del delitto di diffamazione.

Questo il principio espresso dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 41749/14.

10 Ottobre 2014 · Marzia Ciunfrini





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