Michelozzo marra
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DOMANDA
Può procedere con la richiesta al giudice di revoca dell’assegno di mantenimento per il figlio divenuto economicamente autosufficiente. Continuerà a versare l’assegno di mantenimento che i giudici, a suo tempo, fissarono a favore dell’altro coniuge.
RISPOSTA
L’INPS è solo il terzo pignorato: è il debitore del pensionato e gira i soldi prelevati dalla pensione al creditore indicato dal giudice adito: in altre parole, l’INPS non ha alcun interesse ad agire a favore degli eventuali creditori anche se avrebbe buona parte delle informazioni necessarie a farlo (in seguito alla notifica della cessione che il nuovo cessionario deve, necessariamente, effettuare): ovvero il tempo presumibile di accredito del prestito dietro rinnovo del quinto e il presumibile conto corrente di accredito intestato al debitore su cui verrebbe trasferito l’importo del prestito.
L’INPS, per legge, deve semplicemente limitarsi a girare la trattenuta per il rimborso del prestito dietro cessione del quinto della pensione al cessionario notificante. Punto.
Anche se l’INPS, ammesso e non concesso, volesse prelevare l’importo del prestito dietro cessione del quinto per destinarlo in quota ai creditori (due accodati e uno procedente in corso di rimborso) dovrebbe rivolgersi al giudice. Non potrebbe agire in seguito ad una propria volontà né informare i creditori del pensionato.