Tullio solinas
Risposte nei forum create
DOMANDA
In realtà, e qui sta l’inghippo, titolare dell’assegno sociale era la coppia di coniugi alla quale spettava un importo annuo, corrisposto per 13 mensilità di un rateo pari alla differenza fra il reddito percepito dalla coppia di coniugi e la soglia stabilita dall’INPS anno per anno. Infatti, se un soggetto è coniugato l’assegno sociale, eventualmente erogato dall’INPS è assegnato alla coppia di coniugi e non al singolo coniuge.
Ad esempio per il 2024 l’assegno sociale complessivamente attribuibile ad una coppia di coniugi, di cui uno dei due percepisce una pensione di vecchiaia di pari a 9.100 euro annui (700 euro per 13 mensilità) è dato da 13895 – 9100 = 4795 euro, cioè 369 euro circa al mese, essendo 13895 euro la soglia massima di reddito percepibile dalla coppia di coniugi non separati con assegno sociale, prevista dalla normativa vigente.
In pratica, in questi anni, molto probabilmente, la coppia di coniugi ha indebitamente fruito di somme mensili maggiori di quelle effettivamente spettanti relativamente all’assegno sociale, forse per aver dichiarato, in fase di richiesta del beneficio, il reddito nullo percepito dal coniuge non pensionato invece del reddito annuo lordo complessivamente percepito dalla coppia (ovvero avrebbe dovuto essere dichiarato il reddito percepito dal coniuge pensionato).
Queste somme fruite indebitamente andranno restituite e se la pensione di reversibilità è uguale o superiore nel 2024 a 6 mila e 947,33 euro (la metà del limite di reddito percepito da una coppia di coniugi), la vedova non avrà diritto all’assegno sociale.
Bisogna infatti capire che se, per esempio, la soglia di reddito percepita annualmente da una coppia di coniugi è di 1300 euro e la soglia fissata dall’INPS al di sotto della quale si ha diritto all’assegno sociale è di 1950 euro, la coppia percepirà a titolo di assegno sociale solo 50 euro mese per 13 mensilità, ovvero (1950 – 1300)/13 euro/mese.
Analogamente. sempre in riferimento all’esempio banale ipotizzato appena sopra, se un soggetto non coniugato o separato, o vedovo, che ha compiuto i 67 anni percepisce un reddito qualsiasi (da pensione di vecchiaia, da pensione di reversibilità, da cedolare secca o da qualsiasi altra disponibilità reddituale o patrimoniale) uguale o maggiore a 975 euro annui (la metà della soglia limite ipotizzata per la coppia coniugata), egli non avrà diritto all’assegno sociale.
Infine, se la pensione di reversibilità risultasse, nella realtà, davvero inferiore a 6.947,33 euro annui, il cittadino avente diritto all’assegno sociale, potrebbe richiederlo per portare il reddito annuo complessivamente percepito ad almeno 6.947,33 euro annui.
Per concludere: la situazione di chi ci scrive non era affatto regolare, in riferimento all’importo erogato da INPS per l’assegno sociale ai coniugi, già da alcuni anni. L’irregolarità è emersa, evidente, in occasione della richiesta, da parte del coniuge superstite, di reversibilità della pensione di vecchiaia spettante al coniuge premorto. Così l’assegno sociale indebitamente percepito dalla coppia di coniugi fino al decesso di uno di essi, è stato revocato, è stata richiesta la restituzione degli importi indebitamente percepiti alla vedova, ed è stata lasciata al coniuge superstite la sola pensione di reversibilità che, eventualmente, potrà essere integrata con assegno sociale per singolo fino al reddito massimo complessivamente percepibile con assegno sociale da parte di una soggetto non coniugato, separato o vedovo (nel 2024, come già accennato, 6.947,33 euro/anno).
RISPOSTA
Il consiglio spassionato è quello di lasciar perdere, se non si vogliono buttar via soldi, per inutili spese legali, e tempo: infatti, il datore di lavoro non può essere chiamato, nemmeno in sede giudiziale, a motivare la mancata conversione di un regolare contratto a termine, naturalmente scaduto, in un contratto di assunzione a tempo indeterminato. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi di settore e ai sensi dell’articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 81/2015, se chi scrive ha prestato servizio per più di sei mesi con uno o più contratti a termine presso la medesima azienda, quello che si può fare è reclamare al datore di lavoro, con comunicazione raccomandata AR o Posta Elettronica Certificata da inoltrare entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro – il diritto di precedenza maturato dallo scrivente qualora l’azienda procedesse ad assunzioni a tempo indeterminato – di personale impiegato nello svolgimento nelle mansioni dallo scrivente stesso espletate durante la prestazione resa con contratto a termine – entro un anno decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il problema è che la normativa vigente prevede il diritto di precedenza per le assunzioni effettuate entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.