Paolo rastelli
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DOMANDA
Per evitare fraintendimenti sempre possibili, precisiamo meglio quanto sostanzialmente asserito in questo post.
Supponiamo che il professionista A stipuli un contratto con l’azienda B per una prestazione che preveda un corrispettivo di importo X dovuto da B ad A. Ebbene, immaginiamo che l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) pignori il terzo B per debiti accumulati da A verso la pubblica amministrazione, e che venga assegnato ad AdER, dal giudice adito, l’importo X.
Ebbene, per ogni contratto successivo stipulato fra B ed A, AdER non potrà pretendere che B gli consegni il corrispettivo sulla base del precedente atto di pignoramento ad effetto temporale indeterminato (come disporrebbe l’articolo 72 bis del DPR 602/1973), ma dovrà produrre un nuovo atto di pignoramento da notificare al terzo B intimando a quest’ultimo di consegnargli i corrispettivi dovuti ad A in base allo specifico nuovo contratto sottoscritto dal terzo B e dal debitore esecutato A, anche se la dazione del corrispettivo è prevista, per fare un esempio, dieci anni dopo la notifica dell’atto di pignoramento. A questo punto il debitore esecutato A può solo fatturare all’azienda B il lavoro svolto fino a quel momento, assumendosi l’onere di sottostare alle penalità eventualmente previste per non aver portato a termine l’opera commissionata e B consegnerà ad AdER l’importo parziale fatturatogli da A, chiudendo (estinguendo) il pignoramento di A presso il terzo B.
Non c’è assolutamente alcuna impignorabilità dei corrispettivi dovuti dai terzi ad A in forza dell’ingente debito accumulato da A nei confronti della Pubblica Amministrazione.
RISPOSTA
Quando il credito è vantato dalla Pubblica Amministrazione, per il cui recupero agisce l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, subentrata ad Equitalia), nel pignoramento presso terzi dovrebbe trovare applicazione l’articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 secondo il quale l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario (AdER), fino a concorrenza del credito per cui si procede:
- nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
- alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
Quindi, il pignoramento presso i terzi committenti, regolato dall’articolo 72 bis del DPR 602/1973 fino a concorrenza del debito per cui si procede. dovrebbe protrarsi, fino a completa soddisfazione del credito azionato.
Ora, sia ben chiaro che anche il pignoramento del conto corrente è un pignoramento presso terzi, dove il terzo, in questo caso, è la banca.
Pertanto, secondo l’articolo 72 bis del DPR 602/1973, nel caso di una debenza ingente (come nella fattispecie), il pignoramento dei due conti correnti, presso la banca, avrebbe dovuto protrarsi oltre i 60 giorni dalla notifica dell’atto, continuando ad esplicare i suoi effetti con l’espropriazione di qualsiasi accredito sul conto corrente pignorato fino alla completa soddisfazione del credito azionato.
Tuttavia, nel pignoramento dei due conti correnti AdER – benché l’atto di pignoramento notificato al debitore specificasse che l’azione esecutiva avrebbe dovuto protrarsi fino ad esaurimento del credito azionato (secondo quanto appunto previsto dall’articolo 72 bis del DPR 602/1973 ) – non si è avvalsa dell’articolo 72 bis nel procedere nel pignoramento dei due conti correnti, ma si è adeguata alle indicazioni del codice di procedura civile (in particolare dell’articolo 497).
Per quale motivo? Il primo è che l’articolo 72 bis del DPR 602/1973 non prevede il coinvolgimento di un giudice imparziale, nella procedura di espropriazione, esponendo il fianco a molteplici profili di legittimità dal momento che, nel contenzioso, una delle parti coinvolte (AdER) se la suona e se la canta, come si suol dire a Roma . E, nemmeno è prevista una dichiarazione, così come stabilito dall’articolo 547 del codice di procedura civile, che possa imporre al terzo pignorato di quantificare la debenza nei confronti del debitore pignorato.
La seconda considerazione per cui l’articolo 72 bis resta praticamente inapplicato è che si tratta di una procedura inefficace nella pratica: infatti dopo la notifica del pignoramento il debitore esecutato potrebbe aprire un altro rapporto di conto corrente (o addirittura procurarsi una carta prepagata con IBAN) avvertendo tutti i committenti di veicolare i corrispettivi dovuti verso le nuove coordinate bancarie, con la conseguenza che sul conto corrente pignorato non verrebbe più accreditato un solo centesimo, sia nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento che alle rispettive scadenze nelle restanti somme.
Secondo giurisprudenza consolidata, infine, il nostro ordinamento giudiziario non tollera vincoli “perpetui” o comunque “sine die”, sicché non potrebbe prospettarsi una protrazione degli effetti del pignoramento nei confronti del debitore nonché dell’incolpevole terzo pignorato per il quale, come abbiamo ipotizzato, l’applicazione dell’articolo 72 bis del DPR 602/1973 comporterebbe, semplicemente, la perdita di un cliente per l’Istituto di credito terzo pignorato o di un prestatore d’opera collaudato per il committente terzo pignorato.
Questi elementi giuridici che rendono l’articolo 72 bis del dpr 602/1973 una norma scritta male, inefficace nella pratica e con profili di illegittimità che sarebbero facilmente rilevabili anche da uno studente del primo anno del corso di laurea in giurisprudenza, sono ben noti all’Agenzia delle Entrate Riscossione e, in conclusione sanciscono come applicabili, nel pignoramento presso terzi (dei conti correnti nonché dei corrispettivi dovuti peri prestazioni professionali rese dal debitore), esclusivamente le norme del codice di procedura civile, in particolare, per quel che qui interessa, gli articoli 543 e 497 del codice di procedura civile, indipendentemente dal roboante contenuto (copia & incolla) dell’atto di pignoramento notificato da AdER che vorrebbe velleitariamente far coincidere l’esaurimento dell’azione esecutiva avviata, con il totale soddisfacimento del credito azionato.