Fondo patrimoniale – Quando il debito assunto nell’esercizio dell’attività di impresa può considerarsi estraneo ai bisogni della famiglia

Secondo quanto stabilito dal codice civile, l'esecuzione sui beni conferiti al fondo patrimoniale non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

L'onere della prova dei presupposti di applicabilità di un tale assunto, grava, tuttavia, sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale, la quale non deve provare soltanto la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede fu contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

La nozione di bisogni della famiglia è piuttosto ampia: si esclude che i bisogni rilevanti siano soltanto quelli essenziali del nucleo familiare, ma vi si comprendono anche altre esigenze, purché il loro soddisfacimento sia funzionale alla vita della famiglia.

Controversa è poi, in giurisprudenza, la possibilità di ricondurre ai bisogni della famiglia i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi anche in considerazione del fatto che i redditi relativi sono di norma, ma non necessariamente, destinati al mantenimento della famiglia. Sotto questo profilo, se è vero che la destinazione ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistere per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell’impresa, tuttavia tale circostanza non è neppure idonea ad escludere, in via di principio, che il debito possa dirsi contratto per soddisfare tali bisogni.

E, dunque, la parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale non può limitarsi ad insistere sulla qualità del debito, ritenendolo estraneo ai bisogni della famiglia solo in ragione del fatto che sia stato assunto per esigenze di impresa. Perché, in difetto di qualsiasi prova od allegazione su di una qualche diversa fonte di sostentamento della famiglia, si presume che proprio e soltanto dall'attività d'impresa derivino i mezzi di mantenimento del nucleo familiare.

Per concludere, un ulteriore ulteriore elemento che può far ricondurre ai bisogni della famiglia i debiti derivanti dall'esercizio di attività d'impresa è rappresentata proprio dalla concessione in garanzia di ipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale, al fine di conseguire il finanziamento in favore dell'attività d'impresa.

Così ha deciso la Corte di cassazione nella sentenza numero 15886/14.

2 Settembre 2014 · Ludmilla Karadzic