Il creditore non può rifiutarsi di ricevere il pagamento dell’assegno comprensivo di interessi e spese di protesto

Il creditore non può rifiutarsi di ricevere il pagamento dell'assegno (comprensivo di interessi e spese di protesto). Come può essere messo in mora il debitore, così può essere messo in mora il creditore.

E’ anche possibile aprire un deposito infruttifero vincolato a favore del creditore, il che attesta l’avvenuto pagamento e può surrogare la liberatoria.

Con il protesto dell'assegno, che è titolo esecutivo, il creditore con un semplice precetto può avviare, nei confronti del debitore, azioni esecutive (pignoramento immobili, pignoramento stipendio, ecc…)

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18 Settembre 2010 · Chiara Nicolai