Debiti di natura tributaria - La fase di accertamento della pretesa
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In generale, per debiti di natura tributaria (laddove il creditore è l’Agenzia delle entrate o il Comune) esiste una prima fase di attività in cui l’ufficio preposto alla riscossione accerta l’insufficiente o omesso pagamento del tributo stesso. Viene quindi notificato al debitore un atto di accertamento che giustifica e motiva la pretesa tributaria: talvolta questo documento può essere immediatamente esecutivo (nel senso che legittima la fase vera e propria di esecuzione della riscossione) ed allora assume la veste di accertamento immediatamente esecutivo (se emesso dall’Agenzia delle entrate) o ingiunzione fiscale (se emesso dal Comune).
Dunque, la fase di accertamento del credito tributario porta alla notifica di una atto al debitore che può assumere la forma di:
- avviso di accertamento (non immediatamente esecutivo);
- avviso di accertamento immediatamente esecutivo;
- ingiunzione fiscale.
Per impugnare nel merito uno degli atti appena elencati bisogna sempre adire la Commissione Tributaria Provinciale (CTP).
7 Ottobre 2015 · Annapaola Ferri
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