Comunicazione di irregolarità – cosa fare se è relativa alla dichiarazione dei redditi

Il contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità, relativa alla dichiarazione dei redditi, deve anzitutto verificare la fondatezza della pretesa tributaria.

Se il contribuente riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all'imposta oggetto della rettifica e ai relativi interessi.

La regolarizzazione derivante da comunicazioni relative ai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi (artt.

36-bis del DPR numero 600 del 1973 e 54-bis del DPR numero 633 del 1972) e ai controlli sui versamenti dovuti prima della presentazione della dichiarazione dei redditi deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme ancora da versare, con il pagamento dell'imposta, degli interessi e della sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30% (pertanto, la sanzione ammonta al 10%).

La regolarizzazione derivante da comunicazioni relative agli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi (art 36-ter del DPR numero 600 del 1973) deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30% (pertanto, la sanzione ammonta al 20%).

Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell'ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti del controllo, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, le eventuali residue somme dovute devono essere versate nel termine di 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

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I versamenti a seguito di comunicazioni vanno effettuati presso le banche, gli uffici postali o il concessionario per la riscossione con il modello F24 precompilato (l’importo in esso indicato tiene conto della sanzione ridotta).

Se il contribuente vuole avvalersi della facoltà di compensare con eventuali crediti le somme da pagare, deve presentare alla banca, alla posta o al concessionario della riscossione, un modello F24 nel quale, nell’ambito della sezione “erario”, devono essere indicati il codice tributo 9001 (per le somme da versare in base alle comunicazioni da liquidazione automatica), 9006 (per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo formale), o 9527 (per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti i redditi assoggettati a tassazione saparata) e il numero di codice dell'atto, l’importo a debito e l’anno di riferimento indicati nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione.

ATTENZIONE: NON È POSSIBILE RATEIZZARE LE SOMME RICHIESTE CON LE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ.

La possibilità di chiedere all'ufficio locale competente la rateazione è prevista solo dopo la notifica della relativa cartella di pagamento (vedi capitolo 4) per le somme iscritte a ruolo. Ma, in tal caso, si perde la possibilità di usufruire delle sanzioni ridotte previste per il pagamento indicato nelle comunicazioni.

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Il contribuente che ritenga non fondata la pretesa tributaria contenuta nella comunicazione derivante dal controllo automatico può rivolgersi:

Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione, in assenza del versamento richiesto, l’ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena, tramite cartella esattoriale.

Anche quando la comunicazione di irregolarità scaturisce da un controllo sui versamenti dovuti (come ad esempio, ritenute, Iva, ecc.) prima della presentazione della dichiarazione annuale, in assenza del versamento richiesto, l’ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena, tramite cartella esattoriale

Se il contribuente ritiene non corretto quanto contenuto nella comunicazione trasmessa a seguito di controllo formale può segnalare all'ufficio che l’ha inviata eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio stesso.

Se l’ufficio provvede in via di autotutela alla rettifica parziale della comunicazione degli esiti del controllo formale, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l’indicazione delle residue somme da versare e potrà usufruire della riduzione della sanzione effettuando il versamento delle somme dovute nei 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

Trascorso inutilmente questo termine l’ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena, tramite cartella esattoriale.

Pertanto è interesse del contribuente anticipare, quanto prima possibile, la segnalazione all'ufficio dei dati erroneamente non considerati.

Per fare una domanda su cosa fare se si riceve una comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione dei redditi,  sul contenzioso tributario, su fisco e tasse in genere, sulle cartelle esattoriali clicca qui.

17 Luglio 2013 · Giorgio Valli