Contratti di locazione » Recesso per gravi motivi: la prassi

E' possibile effettuare la disdetta, prima della scadenza, del contratto di locazione, per gravi motivi: ma cosa intende, appunto, la normativa vigente per gravi motivi?

Come accennato, la legge richiede la sussistenza di gravi motivi per giustificare il recesso dal contratto di locazione.

L'articolo 3 del decreto legislativo 431/98 dispone, infatti, che il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.

In tale fattispecie, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i gravi motivi in presenza dei quali si consente il recesso del conduttore dal contratto di locazione devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore medesimo che, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, siano tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la persistenza del rapporto stesso.

Nell'atto di recesso devono essere perciò indicati motivi imprevedibili, oltre che sopravvenuti rispetto alla costituzione del rapporto, oltre che obiettivi, gravi a tal punto da impedire la prosecuzione del rapporto locativo.

Tali motivi possono riguardare anche la figura del conduttore o dei suoi familiari, tuttavia pur sempre caratterizzati dall'elemento della gravità perché ostativi alla prosecuzione del rapporto.

Ad esempio, la grave malattia del conduttore che lo costringa a trasferirsi in altra località potrebbe essere considerato un grave motivo.

Al contrario, l’età e il reddito dell’inquilino non costituiscono né motivi sopravvenuti, né imprevedibili.

Nel caso in cui, invece, il conduttore evidenzi, nella lettera di recesso, la necessità di essere accudito da un parente, che intende trasferirsi in altra città, per propri motivi di salute ed economici, il recesso, sempre fermo restando il preavviso di sei mesi, può essere legittimo, visto, anche, che il diritto alla salute è costituzionalmente garantito.

1 Ottobre 2014 · Gennaro Andele




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!