Conti dormienti estinti – cosa fare per riavere indietro i soldi

Sono un italiano emigrato all'estero che ha scoperto di avere il libretto dormiente

Chiedo il vostro aiuto: sono un emigrato che ha scoperto di avere il libretto dormiente e non so come sbloccare i miei soldi.

Mi spiego, ero andato all'ufficio postale italiano a giugno per cambiare il vecchio libretto cartaceo con quello computerizzato. Il direttore mi consegnò alcuni documenti da compilare per l’operazione e richiese il vecchio libretto che io, in quel momento, non avevo con me.

A dicembre ho consegnato libretto e i documenti compilati, ma mi è stato detto che il mio libretto é dormiente e non si può fare niente… PERCHE’ NON DIRMELO PRIMA?

Volete sapere la risposta? Il direttore non mi aveva detto niente in quanto pensava che l’operazione di accredito degli interessi sul libretto effettuata dall'ufficio nei sei anni precedenti potesse bastare a non far diventare dormiente il mio libretto…

Ora vi chiedo é vero che entro Marzo del 2009 posso richiedere i miei soldi alle poste?

Grazie per la Vostra attenzione, aspetto una gradita risposta.

Salvatore

La buona notizia sui conti dormienti estinti

I titolari (o anche i loro delegati,  compresi gli eredi) di un rapporto non “risvegliato” nei termini, quindi classificato come "conto dormiente estinto",  e come tale devoluto al Fondo potranno, entro 10 anni dal trasferimento, rivendicare  il diritto di credito sulle somme trasferite e rimpossessarsi così dei propri averi.

La cattiva notizia sui conti dormienti estinti

Ad oggi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora definito il provvedimento attuativo che stabilisce le regole attraverso le quali gli aventi diritto potranno rivendicare le somme devolute al fondo entro i dieci anni dall'avvenuto traferimento.

Noi di "Recuperare Credito" renderemo note, appena i tecnocrati del MEF lo renderanno possibile,   le procedure con cui tutti coloro, che versano nella stessa situazione di Salvatore, potranno rimediare a questa "espropriazione di Stato".

Come evitare di ritrovarsi nella situazione di Salvatore

La tabella seguente  è utilissima per comprendere quali siano i rapporti interessati, e quando si verifica la condizione di dormienza.

tabella condizioni dormienza dei conti correnti

Bisogna poi sapere che, non appena il conto diventa dormiente le banche devono informarne i depositanti (con raccomandata A/R) allo scopo di permettere loro di risvegliarlo. Per i depositi a risparmio al portatore la comunicazione avviene mediante affissione presso le filiali dell'elenco dei depositi al portatore dormienti.

A questo punto, non resta che movimentare il conto o comunicare, entro 180 giorni, la volontà di voler proseguire il rapporto. Come illustrato dal grafico che segue.

Altrimenti la banca classifica come "dormiente estinto" il conto corrente o il libretto di risparmio in questione, dando il via alla procedura di espropriazione.

procedura-conti-dormienti

Ma ci si può fidare della solerzia delle banche nell'inviare la dovuta comunicazione A/R o nella affidabilità delle poste e dei postini incaricati nel consegnare la raccomandata A/R?

Direi proprio di no, senza contare il fatto che l'indirizzo di residenza associato al rapporto che cade "in sonno" potrebbe essere ormai datato.

Eppoi bisogna anche considerare che per i depositi di risparmio al portatore l'unico modo di venire a conoscenza della loro "prossima estinzione" è quello di leggere gli elenchi affissi nelle filiali dove è stato formalizzato il rapporto.

E allora? L'unica strada sicura è la movimentazione dei rapporti di deposito, almeno quelli di cui siamo a conoscenza.

Errore dell'intermediario

Sulla Gazzetta Ufficale numero 44 è stata pubblicata la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (13 febbraio 2009, numero 11439) con la quale si sono fornite le indicazioni operative per facilitare la gestione delle richieste dei rimborsi da parte dei titolari dei cosiddetti conti dormienti.

Ciò al fine di ottenere un rimborso delle somme finite per errore in tali conti e versate da banche e Poste al fondo creato.

La Circolare precisa che l'intermediario che abbia erroneamente applicato la disciplina di riferimento, versando al fondo l'importo dei rapporti in assenza delle condizioni per la dormienza, é tenuto a soddisfare direttamente le richieste di rimborso o di ripristino delle condizioni antecedenti la data di versamento al Fondo.

di seguito la circolare del 13 febbraio 2009

Agli intermediari di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007,  numero 116Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, numero 116 (di seguito Regolamento») ha dettato la prima disciplina di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, numero 266, che ha istituito un Fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario.L'articolo 4 del regolamento contiene le norme per la comunicazione ed il successivo versamento al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «MEF») dei rapporti qualificabili come dormienti, mentre il successivo articolo 7 riguarda la disciplina transitoria.A seguito del versamento al MEF delle relative somme, e' pervenuto a questa amministrazione un considerevole numero di richieste di rimborso inviate dai titolari di rapporti qualificati come dormienti.Di conseguenza appare opportuno fornire le seguenti indicazioni operative, per facilitare la gestione delle richieste di rimborso da parte dei titolari dei suddetti conti e loro aventi causa.

L'intermediario che abbia erroneamente applicato la disciplina di riferimento, versando al fondo l'importo dei rapporti in assenza delle condizioni per la dormienza, e' tenuto a soddisfare direttamente le richieste di rimborso o di ripristino delle condizioni antecedenti la data di versamento al Fondo. Successivamente lo stesso intermediario potrà' avanzare al Fondo richiesta di rimborso delle somme restituite ai titolari dei rapporti o loro aventi causa.

Come richiedere la restituzione

I titolari (o anche i loro delegati, compresi gli eredi) di un rapporto non “risvegliato” nei termini, quindi classificato come “conto dormiente estinto”, e come tale devoluto al Fondo per il risarcimento delle vittime dei crack finanziari (Cirio, Parmalat, bond argentini) potranno, da domani, rivendicare il diritto di credito sulle somme trasferite e rimpossessarsi così dei propri averi.

Infatti, a far data da lunedì 14 Giugno 2010 - CONSAP spa, società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - in relazione all'affidamento alla stessa della gestione delle richieste di rimborso di somme affluite al Fondo "rapporti dormienti" (articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, numero 266) - gestirà i contatti telefonici con gli istanti attraverso la linea dedicata 06-85796444, attiva nei giorni feriali dal lunedì al giovedì nell'orario 9,00 - 17,00 ed il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.00.

Il ruolo di CONSAP

In particolare, Consap fornirà assistenza e indicazioni a quanti abbiano già inviato le domande di rimborso al Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché a coloro che - consultando gli elenchi pubblicati sul sito del Ministero del Tesoro o ricevendo direttamente informazioni dagli Intermediari - risultino tra i titolari o gli aventi diritto di rapporti confluiti al citato Fondo.

Nota importante - non è possibile chiedere il rimborso per depositi e libretti non movimentati da più di 10 anni

Da rilevare che nel 2008 è entrata in vigore la legge che ha previsto che le somme dimenticate sui conti a partire dal 1997 fossero versate al Tesoro e non più incamerate dalle banche, come avveniva in precedenza sempre allo scadere dei 10 anni di prescrizione. Questo significa che tutte le somme giacenti su depositi o libretti sui quali non sono state compiute operazioni negli ultimi 10 anni non sono più riscuotibili in nessun caso.

In generale, comunque, il termine di legge per la prescrizione dei crediti è di 10 anni, e questo vale anche per i conti dormienti, ossia per tutti quei depositi dimenticati e sui quali non sono state compiute operazione da parte del titolare nell'ultimo decennio.

Il DPR 116/07

Ricordiamo che il DPR numero 116/07 ha specificato i criteri per individuare, nell’ambito del sistema finanziario, i conti definibili come dormienti. Rientrano in tale categoria i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di loro libera disponibilità.

La qualificazione di conto dormiente

Il Ministero aveva altresì precisato che la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudicava il diritto alla restituzione al titolare: quest’ultimo avrebbe potuto richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all'Intermediario presso cui risultava sussistere il rapporto. Oppure  direttamente al MEF, entro il normale termine prescrizionale, nel caso in cui i relativi importi fossero già stati trasferiti dalla Banca o dall'Intermediario al relativo Fondo.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non aveva però definito il provvedimento attuativo con le procedure attraverso le quali gli aventi diritto potevano rivendicare le somme devolute al fondo entro i dieci anni dall'avvenuto trasferimento. Lasciando nel panico e nell'incertezza migliaia di correntisti e di titolari di libretti di risparmio.

Nei giorni scorsi sono usciti diversi articoli riguardanti i libretti di risparmio dormienti, con la possibilità di reclamarne capitali ed interessi

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05674 - Pubblicato il 21 luglio 2011 - Seduta numero 585

LANNUTTI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.

Premesso che:

nei giorni scorsi, anche a causa di un servizio su un Tg Rai, sono usciti diversi articoli riguardanti i libretti di risparmio dormienti, con la possibilità, paventata da taluni legali, di reclamarne capitali ed interessi;

il 9 luglio 2011, sul “Corriere del Veneto”, Marika Damaggio racconta la storia di un pensionato che ritrova un libretto con 49.000 lire e chiede alle Poste 8 milioni di euro tra rivalutazioni ed interessi;

si legge sul citato articolo: «Sarà la prima class action italiana dedicata alla riscossione dei libretti “antichi”, sia bancari che postali. E lui, pensionato classe 1931, potrebbe diventare milionario. Virginio Oro, ex maresciallo di Castagnole di Paese, nel Trevigiano, ha finalmente ritrovato il libretto postale smarrito il 24 gennaio del 1957. Quelle 49.000 lire depositate nel conto di Poste italiane oggi potrebbero rivelarsi un vero tesoro. L’uomo di 80 anni si è rivolto allo studio associato Orecchioni e Canzona di Roma. Un consulente dei legali ha stabilito che oggi l’ex militare dell'Arma, tenuto conto di interessi e rivalutazioni, avrebbe diritto a 8 milioni di euro. Questo sarebbe infatti il valore del conto rimasto silente per più di cinquant’anni. Il 21 dicembre prima udienza nella capitale con le perizie. Sono dieci, in tutto, le persone che si sono rivolte allo studio laziale per avanzare una causa civile nei confronti di Poste italiane, Banca d'Italia e ministero dell'economia. Ognuno ha una storia diversa. Proviene da una regione diversa e si aspetta una rivalutazione diversa. Ma il denominatore comune è sufficiente per sollevare una querelle comune. Un’azione curiosa e allo stesso tempo pionieristica. Il filo conduttore che avvicina i protagonisti è la volontà di recuperare i risparmi contenuti nei libretti antichi. Smarriti e poi ritrovati. Tra loro c’è anche il cavaliere della Repubblica Virginio Oro. Nel corso della sua vita ha prestato servizio nell’arma e nel 1955 è stato nella legione di Bolzano per circa un anno. “Poi sono stato trasferito a Malcesine, a San Bonifacio e a Bari” racconta. Tutto inizia quando apre un libretto postale. Complice la vita frenetica e il continuo cambio di città, perde il conto. “Quando ho perso il libretto il saldo era di 49.182 lire” spiega Oro. L’equivalente contemporaneo di quella somma è paragonabile a 3.000 euro. Ma la rivalutazione potrebbe far lievitare la somma. Poco tempo fa l’uomo ha ritrovato in un cassetto il conto ingiallito. “Stavo facendo pulizie e l’ho trovato proprio in fondo a una scatola - spiega -, non pensavo fosse rimasto lì per tutto quel tempo”. Incuriosito ha deciso di battere cassa e incalzare Poste italiane. Ora lo studio Orecchioni e Canzona assisterà l’ex maresciallo. “Un nostro consulente ha stabilito che oggi il valore del libretto potrebbe ammontare a 8 milioni di euro - racconta Anna Orecchioni -. La rivalutazione monetaria e della capitalizzazione tiene conto della media dei tassi e degli interessi maturati nel corso degli anni”. Accanto a Oro ci sono altre persone. “Sono dieci in tutto i nostri clienti” spiega il legale. A risarcire gli smemorati dovrebbero essere Poste italiane, Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e della finanza. I convenuti potrebbero però cambiare. Infatti nel corso degli anni gli assorbimenti e i passaggi di proprietà delle banche dovranno essere ricostruiti. La prima udienza è fissata per il 21 dicembre. Oro si affida alla sorte: “Non so bene quanto mi spetterà, ritrovare il libretto è stato comunque una vera fortuna”»;

in data 7 luglio, è Marcello Francesco Simone a raccontare su “Il quotidiano italiano”, «la fortuna di ritrovare le cose andate perdute. Un uomo di 71 anni di Agrigento, Giuseppe Provenzano, ha ritrovato per caso un libretto bancario del 1947 in cui vennero a quel tempo depositate 7 mila lire e che oggi, dopo “soli” 64 anni, varrebbe circa 1 milione e 600 mila euro. L’uomo ha ritrovato il libretto bancario per caso durante i lavori di ristrutturazione della vecchia casa paterna nel centro storico di Agrigento. L’abitazione era rimasta chiusa per decenni e là dentro, nel cassetto di una vecchia credenza, fra foto antiche e francobolli, Provenzano ha ritrovato il libretto bancario che era stato aperto da suo padre, alto ufficiale dell'Esercito Italiano, nel 1947, proprio per lui. A raccontare la storia del fortunato signore è l’avvocato Marco Angelozzi che afferma: “Il libretto bancario era stato smarrito e, soltanto nei giorni scorsi, è stato ritrovato. Provenzano ha deciso di richiedere quella somma, tramite il nostro studio legale che si occupa del recupero delle somme dei libretti bancari ‘antichi’, tramite una class-action, della Banca d'Italia e del Ministero delle Finanze che subentrano, a garanzia, nei rapporti di credito degli istituti bancari”. Le sole 7 mila lire depositate 64 anni fa dal padre di Provenzano valgono oggi “un patrimonio” fra interessi, rivalutazione monetaria e capitalizzazione. Ma i soldi non sono già nelle tasche dell'anziano signore e il suo legale, Marco Angelozzi, infatti dice: “Adesso, dopo 64 anni di giacenza in banca, quel libretto è milionario. Intanto faremo una lettera di diffida per far corrispondere quei soldi al nostro cliente alla Banca d'Italia e se avremo, come crediamo, risposte evasive o che parlano di prescrizione, il nostro cliente aderirà alla class-action”». La favola milionaria, o meglio la “bufala” fa il giro delle redazioni e viene pubblicata sul sito del TG1, (http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-d81a4ac3-21de-4e6d-b29c-bf1771ff900d.html); lo stesso che probabilmente aveva diffuso la notizia, di “Lettera 43″ ed altri quotidiani, alimentando molte telefonate di speranza, in una fase di crisi durissima, arrivate alle associazioni di consumatori, quale Adusbef;

si legge ancora sul sito del TG1: «Le settemila lire del 1947, tra interessi, rivalutazione monetaria e capitalizzazione, sono diventate oggi circa un milione e seicentomila euro. Il problema, però, ora è riscuotere la somma. La legge sul punto è chiara. I depositi dormienti, questo il nome dato ai gruzzoli dimenticati, si estinguono dopo dieci anni e le somme finiscono al fondo istituito presso il ministero dell'Economia e delle finanze per risarcire i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Ma Provenzano a quelle settemila lire diventate un tesoro non ha alcuna intenzione di rinunciare. Tanto da aver deciso di rivolgersi a un legale per riscuoterle. “Il libretto bancario - racconta l’avvocato scelto dal potenziale Paperon de’ Paperoni, Marco Angelozzi - era stato smarrito e, soltanto nei giorni scorsi, è stato ritrovato. Provenzano ha deciso di richiedere quella somma, tramite il nostro studio legale che si occupa del recupero delle somme dei libretti bancari antichi, tramite una class action della Banca d'italia e del ministero delle Finanze”. “Intanto - spiega il legale - faremo una lettera di diffida per far corrispondere quei soldi al nostro cliente alla Banca d'Italia e se avremo, come crediamo, risposte evasive o che parlano di prescrizione, il nostro cliente aderirà alla class action”. L’azione sarebbe proponibile, allegando la documentazione necessaria, anche senza l’assistenza di un avvocato. La storia di Provenzano è arrivata presto oltreconfine, addirittura in Germania, dove un altro agrigentino, Angelo Peritore, emigrato nel 1990, ha raccontato di avere ritrovato un libretto aperto nel 1965 e ritrovato solo mesi fa. Anche lui annuncia battaglia”»;

considerato che:

su “La Nuova Ferrara” del 12 luglio, analogo articolo di Stefano Ciervo, dal titolo “Migliaia di euro per ogni lira antica. Nasce una class action per rivalutare i depositi storici al portatore. Boom di richieste d’informazione nel Ferrarese” alimenta le speranze. Si legge nel citato articolo: «Un lettore di Vigarano ha trovato qualche settimana fa un libretto bancario al portatore del 1960 che i genitori gli intestarono, con un deposito di 500 lire. A una signora di Ostellato è capitato di recente tra le mani un libretto del ’72 con 30mila lire. Segnalazioni su altri casi del genere, nelle ultime ore, sono arrivate un po’ da tutta la provincia, da Argenta a Ferrara. Ritrovamenti che fino a ieri rappresentavano una curiosità da raccontare agli amici, al massimo, ma che oggi si trasformano improvvisamente nella speranza di mettere le mani su di un vero e proprio tesoretto. Merito delle notizie uscite in questi giorni sul diritto alla rivalutazione dei libretti bancari e postali “dormienti”, cioè dimenticati e ritrovati oppure ereditati non più tardi di dieci anni fa, che hanno fatto scattare numerose richieste d’informazione. Comprensibile, considerato che nel caso di un risparmiatore ravennate, ad esempio, è stato calcolato che 100 lire depositate su di un libretto del 1942 valgono oggi 200mila euro. “Sono calcoli dei nostri consulenti sulla base dei tre fattori (interessi legali, capitalizzazione e rivalutazione monetaria) che sono di fatto automatici in casi come questi. Per trasformarli in rimborsi - spiega Giacinto Canzona, uno dei legali del pool nato nel Lazio per seguire la questione-libretti - bisogna attivare la class action nei modi previsti dalla nuova legge. Si può fare al foro di Roma, dove ne abbiamo già incardinata una con 800 partecipanti e la prima udienza prevista il 21 dicembre 2011, oppure nelle città di residenza”. L’aspetto singolare è che, stando al pool legale romano (“molte richieste arrivano dal Nord Est, stiamo cercando corrispondenti in zona”), la controparte non è rappresentata dai singoli istituti depositari del libretto, ma Bankitalia e ministero delle Finanze in caso di libretti bancari, e Poste italiane, che sono considerati in qualche modo garanti della salvaguardia in termini reali di questi risparmi. Chi può partecipare a questa class action? “I possessori di vecchi libretti che possano dimostrare di essere venuti a conoscenza della loro esistenza non oltre i dieci anni dall'adesione alla class action - spiega Canzona - Non si applica in questo caso il decreto legge sui cosiddetti depositi dormienti, perché i conti correnti sono diversi dai libretti, che considerati veri e propri titoli di credito”. Chi è interessato può ottenere delle prime informazioni, “gratuitamente” assicura il legale, inviando una mail a infolibrettiantichi@libero.it oppure aprendo la pagina Facebook “libretto antico”. La legge sulla class action consente anche di incardinare il procedimento presso il tribunale di residenza, anche se per il momento la strada della richiesta di maxi-rivalutazione dei depositi “storici” è stata battuta in particolare dal pool legale romano”»;

la legge sulla class action, rinviata e a parere dell'interrogante snaturata dal Governo Berlusconi, esclude l’azione collettiva per eventi fraudolenti a danno dei consumatori precedenti all'entrata in vigore della legge, avvenuta il 1° gennaio 2010. Sono stati quindi esclusi tutti i crac finanziari ed industriali ad esempio, come quelli di Parmalat, Cirio, Giacomelli, tango bond, Lehman Brothers, perché concretizzati prima dell'entrata in vigore della legge. L’azione collettiva è prevista dall'articolo 49 della legge 23 luglio 2009, numero 99, che ha inserito nel cosiddetto “codice del consumo” (decreto legislativo 6 settembre 2005, numero 206) l’articolo 140-bis, con il quale è stata disciplinata l’azione di classe per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

essa può essere proposta con atto di citazione al Tribunale competente dal singolo cittadino, da un comitato o da un’associazione. Se più soggetti si aggregano e presentano gli stessi illeciti e gli stessi fatti, le procedure vengono riunite. Il testo vigente toglie alle associazioni dei consumatori l’esclusività nel promuovere l’azione, prevista invece nella vecchia versione della legge. Il giudice ha facoltà di fissare l’importo minimo dei risarcimenti, valido non solo per chi ha presentato il ricorso con la class action, ma per quanti agiscono in giudizio successivamente alle sentenze dell'azione collettiva, ottenendo dal giudice l’assimilazione della causa individuale all'azione collettiva. Per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Sono dunque esclusi dalla normativa i diritti delle persone giuridiche e dei professionisti. La legge esclude il danno punitivo, limitando il risarcimento al solo riconoscimento dei danni subiti, senza prevedere una penalità, anche devoluta allo Stato, per la violazione delle norme e i casi di recidiva. Tuttavia, il risarcimento del danno ammesso è inteso in senso lato, non limitato al solo danno materiale, ma anche morale, esistenziale o di immagine, e quindi afferente a un importo che può essere sensibilmente maggiore e penalizzante rispetto a quanto introitato attraverso pratiche illecite;

resta la non-appellabilità delle sentenze di primo grado favorevoli alle imprese, che escludono la responsabilità civile delle imprese e respingono le richieste di risarcimento. La norma, a giudizio dell'interrogante di dubbia costituzionalità, consente alle società di accordarsi, promuovere e perdere una class action preventiva, in modo da precludere ai consumatori la libertà di azione in giudizio. Dopo tre gradi di giudizio e sentenza di Cassazione favorevole ai consumatori che hanno promosso la class action, la legge obbliga i singoli consumatori ad avviare una seconda causa civile individuale con relativi nuovi tre gradi di giudizio, per ottenere quanto loro spetta, tramite l’esecuzione forzata delle sentenze relative alla causa collettiva;

se il consumatore perde la causa, può essere obbligato a pagare la pubblicizzazione della sentenza e citato in giudizio per il risarcimento dei danni di immagine alla controparte. Il decreto legislativo numero 198 del 2009 ha anche introdotto nell’ordinamento italiano l’azione collettiva per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Quest’ultimo tipo di azione può essere esercitato contro una pubblica amministrazione o un concessionario di pubblico servizio se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici;

scrive un consumatore di aver scoperto che un anno fa, con la morte della nonna, sua madre ha ritrovato in un cassetto un libretto di risparmio a lei (la madre) intestato. Dopo aver appurato la veridicità e l’autenticità del libretto datato 1948 e rilasciato dall'istituto bancario Cassa di risparmio delle province lombarde, meglio conosciuta come Cariplo in seguito diventata banca Intesa ed ora riconosciuta come Intesa Sanpaolo, con all'attivo 1.096 lire, si è messo alla ricerca dell'avvocato che, sulle pagine dei giornali, adduceva di essere in procinto di promuovere una class action nei confronti della Banca d'Italia, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Poste italiane per chi aveva libretti di risparmio postali. Tramite Internet ha trovato diversi nominativi. Il primo, il più acclamato è quello dell'avvocato Marco Angelozzi che collabora con l’avvocato Orecchioni che, a sua volta, è spesso in collaborazione con l’avvocato Canzona. Sempre tramite Internet ha mandato una richiesta all'indirizzo infolibrettiantichi@libero.it per avere maggiori dettagli e delucidazioni, Ricevendo risposta in 15 minuti con della documentazione standard per conferire la procura, con una copia della lettera di mandato e con una richiesta di 100,00 euro per sostenimento spese di segreteria. Preso dall'euforia di riuscire a ricavare da 2.000 lire “del vecchio conio” una ingente fortuna (potrebbero essere, secondo gli articoli di giornale e secondo i calcoli effettuati dai professionisti legati a questi tre avvocati, circa 450.000 euro) ha resistito alla tentazione di inviare immediatamente il bonifico bancario, avendo scoperto su Internet che di Canzona e di Orecchioni si parla da tempo come di avvocati con il vizietto di dare notizie farlocche e fantasiose con il solo scopo di finire sui giornali o nelle televisioni. Una persona, in un blog, asserisce addirittura di conoscere questi due personaggi, dell'avvocato Angelozzi dice di non aver mai sentito parlare e di sapere per certo che sono avvezzi a raggiri, piccoli inganni e fantomatiche e fumose azioni legali al solo scopo di fare soldi facili e di farsi pubblicità e di essere quasi certo, oltre tutto, che anche per questa faccenda si tratti di una “bufala” estiva,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di un fenomeno propagandistico di taluni legali, privi, a giudizio dell'interrogante, di un solido fondamento giuridico, tendenti ad alimentare speranze di rivalutazioni dei propri libretti di risparmio, con la finalità di incassare almeno 100 euro a pratica dai possessori dei titoli di risparmio, con il miraggio di improbabili rivalutazioni;

quale sia il fondamento giuridico sul quale si possa basare una class action per i possessori dei libretti di risparmio, posto che l’azione collettiva non può essere esercitata per fatti anteriori all'entrata in vigore della legge, avvenuta il 1° gennaio 2010;

se tale propagandata azione collettiva, che induce molti risparmiatori o loro eredi al miraggio di rivalutazioni milionarie, non integri un abuso della credulità popolare sanzionato dall'articolo 661 del codice penale;

se tali atti propagandistici, finalizzati alla divulgazione di notizie destituite di solide basi giuridiche, non siano volti a produrre un illecito arricchimento a danno di consumatori, risparmiatori e famiglie stretti nella morsa di una crisi e che si attaccano ad ogni promessa di facili guadagni;

se non intenda verificare i comportamenti di iscritti ad albi professionali, quindi soggetti al rispetto della deontologia, per sanzionarne comportamenti che sembrano debordare dal codice deontologico e che appaiono incompatibili con l’esercizio stesso dell'attività professionale.

Per porre una domanda sulla penosa vicenda riguardante l’espropriazione dei conti dormienti, sull'assegno bancario, sulla cambiale,  su altri strumenti di pagamento, sui libretti di risparmio nominativi o al portatore, sui conti correnti, sulle nuove norme antiriciclaggio, sui servizi bancari, nonché su tutti gli argomenti correlati all'articolo, clicca qui.

1 Febbraio 2009 · Simonetta Folliero