Fermo amministrativo – la comunicazione deve indicare la CTP presso la quale è possibile fare ricorso

Secondo quanto affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, nella Sentenza 40 del 16/07/2008 la comunicazione del fermo amministrativo di un veicolo é sempre impugnabile: deve perciò contenere tutti gli elementi che permettano al contribuente di esercitare il proprio diritto di impugnazione.

La causa sottoposta all'esame del giudice tributario verteva sulla notifica di un fermo amministrativo scattato per il mancato pagamento di una cartella esattoriale per infrazioni al Codice della Strada.

Il ricorrente ha impugnato l’atto ricevuto per la mancata indicazione del responsabile del procedimento e l’incompleta indicazione delle informazioni necessarie ai fini dell'eventuale ricorso.

Nonostante l’agente della riscossione abbia sostenuto in giudizio la legittimità del proprio operato, la Commissione ha ritenuto fondato il ricorso proposto.

In base a quanto precisato dalla Commissione tributaria di Torino, la comunicazione di avvio della procedura di fermo amministrativo di beni mobili registrati, non ha natura di semplice avviso, ma dichiara un provvedimento di fermo riferito al veicolo del contribuente.

Tale provvedimento, emesso per il mancato pagamento di una somma richiesta, diviene esecutivo trascorsi 20 giorni dalla sua comunicazione notificata all'interessato con a/r.

A prova di ciò, la nota apposta sul provvedimento di fermo, con cui si informa il destinatario che è possibile impugnarlo innanzi ad una Commissione tributaria provinciale.

Pertanto, l’atto di fermo deve indicare chiaramente:

  1. natura del debito
  2. numero della cartella di pagamento che lo ha originato
  3. importo dovuto
  4. anno di riferimento del  ruolo
  5. indicazione del capoluogo di provincia in cui ha sede la CTP competente per l'eventuale impugnazione dell'atto

Nel caso in esame il provvedimento di fermo era privo dell'indicazione del capoluogo di provincia in cui ha sede la Commissione Tributaria Provinciale, presso la quale il destinatario poteva presentare ricorso.

I giudici hanno pertanto accolto il ricorso annullando l’atto contestato, suscettibile di arrecare grave danno al ricorrente.

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6 Agosto 2013 · Paolo Rastelli