Come funzionerà il prossimo condono delle cartelle esattoriali

Il condono delle sanzioni per tasse e contributi non pagati e affidati al concessionario della riscossione entro il 31 dicembre 2016

Diciamo subito, a scanso di equivoci, che nella conversione in legge (avvenuta il 24 novembre 2016) del decreto fiscale 193/16 (che porterà alla chiusura di Equitalia entro luglio 2017) le cartelle esattoriali condonabili sono quelle affidate ad Equitalia (e ad altri concessionari locali per la riscossione coattiva) da gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 (non ancora pagate o oggetto di dilazione) e riguardano i debiti iscritti a ruolo derivanti da omesso e insufficiente versamento di imposte e tasse di competenza dell'Agenzia delle entrate, di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS e ad altre casse autonome di previdenza, di bollo auto, di contributi locali (TARSU, TARI, ICI) nonché di sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada.

Per le cartelle di pagamento originate da omesso o insufficiente pagamento di sanzioni amministrative (multe) comminate per violazioni al Codice della Strada è prevista la riduzione degli interessi di mora (saranno addebitati solo gli interessi legali allo 0.2%, per il 2016) e l'abbattimento delle sanzioni aggiuntive semestrali del 10%.

Cosa si pagherà per sanare le vecchie pendenze tributarie e contributive con Agenzia delle entrate, Comuni ed INPS

In pratica si dovrà versare solo l'importo preteso con l'avviso di accertamento emesso a suo tempo dall'Agenzia delle entrate o dal Comune, oppure con l'avviso di addebito notificato dall'Istituto di previdenza, con esclusione delle sanzioni applicate. Naturalmente, saranno dovuti gli interessi legali che decorreranno sull'accertato (quindi senza applicazione di sanzioni) dal 31.mo giorno successivo data di notifica dell'atto di accertamento fino al momento in cui il debito verrà estinto in un'unica soluzione o verrà presentata istanza di rateazione. Gli interessi legali per il 2016 sono fissati nella misura dello 0.2%.

Verranno posti a carico del debitore che aderisce al condono, anche l'aggio (6% del dovuto) che avrebbe comunque dovuto essere corrisposto ad Equitalia per l'esazione della cartella esattoriale non condonata, e le spese per le notifiche già effettuate.

Per quanto riguarda l'aggio (ovvero gli oneri di riscossione che costituiscono la remunerazione di Equitalia per la sua attività) la misura è cambiata nel corso degli anni, secondo lo schema seguente:

  1. nelle cartelle riferite ai ruoli consegnati a Equitalia fino al 31 dicembre 2012 gli oneri di riscossione sono pari al 9%. Se il pagamento della cartella viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica, la parte a carico del debitore è del 4,65% mentre la restante parte è a carico dell’ente creditore. Oltre i 60 giorni, gli oneri sono interamente a carico del debitore;
  2. per le cartelle riferite a ruoli consegnati a Equitalia a partire dal 1° gennaio 2013 gli oneri di riscossione sono pari all’8%. Se il pagamento della cartella viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica, la parte a carico del debitore è del 4,65% mentre la restante parte è a carico dell’ente creditore. Oltre i 60 giorni, invece, gli oneri sono interamente a carico del debitore;
  3. a partire dalle cartelle riferite ai ruoli consegnati dal 1° gennaio 2016 gli oneri sono fissati al 6%. Per i pagamenti effettuati entro i 60 giorni dalla notifica, gli oneri sono ripartiti nella stessa misura del 3% tra contribuente ed ente creditore. Dopo i 60 giorni, questi sono interamente a carico del contribuente.

Un esempio pratico del considerevole risparmio che si conseguirà con il condono

In pratica, consideriamo una cartella esattoriale notificata il 16 ottobre 2013 (avrebbe dovuto essere pagata entro il 16 dicembre 2013) riferita ad un avviso di accertamento per maggiore imposta di registro pari a 3 mila euro, sanzione applicata del 100%, ed interessi maturati di 300 euro circa (dovuti dal 31.mo giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento fino alla data di esecutività del ruolo). Abbiamo un totale, al 17 dicembre 2013 di 6.300 euro da pagare con la cartella esattoriale. A questi andrebbe poi aggiunto l'aggio da corrispondere ad Equitalia (il 6% cioè 378 euro) e gli interessi di mora (4,13%) che decorrono dal 17 dicembre 2013 fino al 16 giugno 2017 (1294 giorni), data in cui di decide di chiudere la posizione con Equitalia e che danno luogo ad un onere ulteriore di 191 euro. In definitiva, la somma totale da versare al 16 giugno 2017, senza l'opportunità concessa dal condono, sarebbe di 6000 + 300 + 378 + 191, cioè di 6869 euro.

Grazie al condono, invece, il 16 giugno 2017 si andrebbero a pagare la maggiore imposta accertata di 3000 euro, i 300 euro di interessi calcolati dall'Agenzia delle entrate fino all'affidamento ad Equitalia delle attività di riscossione coattiva del credito, gli interessi legali dal 17 dicembre 2016 al 16 giugno 2017 (calcolati esclusivamente sulla maggiore imposta accertata) e pari a 90 euro circa. In tutto, dunque, 3390 euro. Al più, includendo le spese forfetarie (del 3% sui 6.300 e quindi quantificate in 189 euro) arriveremmo a 3579 euro. Un bel risparmio, non c'è alcun dubbio!

Il condono vale anche per chi sta già pagando a rate?

La rottamazione riguarderà, anche i debiti iscritti a ruolo per cui è stata richiesta una rateizzazione, ancora in corso o decaduta. Per i pagamenti che risulteranno eventualmente già effettuati alla data di entrata in vigore del provvedimento, la sanatoria potrà intendersi riferita al solo debito residuo.

Non sarà ammessa, almeno a quanto risulta dalle indiscrezioni circolate sul contenuto del decreto presentato in Consiglio dei ministri nella giornata di sabato scorso, la compensazione delle sanzioni eventualmente già pagate per la cartella esattoriale oggetto di condono (ricordiamo che nel piano di rateazione Equitalia le prime rate vanno appunto a coprire, in massima parte, sanzioni ed interessi associati al debito).

Per chi il suo debito lo sta già saldando a rate, sarà necessario essere in regola con i versamenti nel periodo che va dal primo ottobre 2016 fino al 31 dicembre 2016. Una clausola inserita in corsa per arginare lo stop dei versamenti cominciato al primo annuncio fatto dal governo sulla rottamazione. Sarà possibile pagare in cinque rate, tre nel corso del 2017 e le ultime due nel 2018. Saltarne una significa rinunciare a tutti i vantaggi e tornare alla vecchia cartella esattoriale.

In pratica, per chi ha già rateizzato, quanto si è finora versato per interessi di mora e sanzioni non si recupera più, ma quel che resta da pagare a partire dal giorno di entrata in vigore del provvedimento, per sanzioni ed interessi di mora verrà detratto dalla rate a venire che saranno, così, un po’ più leggere.

Come abbiamo scritto, chi aderirà a questa rottamazione delle cartelle, entro 90 giorni dal 24 ottobre 2016, potrà pagare in un’unica soluzione o in cinque rate (il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nel 2017 e il restante 30 per cento nel 2018).

In caso di dilazione in corso di ammortamento, saranno sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione agevolata delle cartelle esattoriali, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

18 Ottobre 2016 · Ludmilla Karadzic