Quando un cittadino italiano può essere considerato fiscalmente residente all’estero

L'articolo 2, comma 2, del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 917/1986 (TUIR - Testo Unico delle Imposte sul Reddito), considera residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

Le tre condizioni sopra citate sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d’imposta, uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento tale persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.

23 Febbraio 2019 · Giorgio Valli





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