Circolazione contanti, assegni e libretti di deposito – tutte le novità in vigore con il ritorno al limite di 12.500 euro

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Abbiamo scherzato: questo il titolo più rispondente a quanto accaduto.

E' diventato legge il decreto fiscale di fine giugno. Nel provvedimento sono state introdotte una miriade di novità e cancellate alcune disposizioni in vigore, nell'ottica della semplificazione.

Tra le norme che spariscono quelle che avevano abbassato drasticamente il limite di importo degli assegni non trasferibili, portandolo a 5.000 euro e imponendo l'obbligo di indicare il codice fiscale di chi lo incassa.

Ora il limite per la circolazione dei contanti è tornato a 12.500 euro, non c'è più obbligo del codice fiscale non c'è più e sparisce anche quello di effettuare i pagamenti per le fatture dei professionisti esclusivamente con assegni anche se al di sotto della soglia limite per i contanti.

Per contati e assegni trasferibili ritorno agli importi del passato

Il decreto ha, quindi, ripristinato il limite di 12.500 euro per le operazioni in contanti e per trasferire soldi all'estero, anche al di fuori del circuito bancario. Il limite va considerato anche quando si applica di operazioni"frazionate", ossia fatte in tempi successivi, ma relative sempre allo stesso soggetto. Così, ad esempio, non è possibile pagare un'auto usata in contanti se il suo valore complessivo supera i 12.500 euro, anche se si paga il venditore in più tranche. Stesso importo massimo anche per la giacenza su libretti di deposito bancari o postali, e per i titoli al portatore: sopra i 12.500 euro debbono essere necessariamente nominativi.

Via il codice fiscale per chi fa l'ultima girata

Stesso limite e ritorno al passato per gli assegni. Quindi solo quelli bancari e circolari al di sotto dei 12.500 euro (e non più 5mila) potranno essere emessi anche in forma libera, mentre quelli di importo superiore dovranno riportare sempre la clausola della non trasferibilità e l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

Resta fermo, invece, il pagamento del bollo di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera, quindi la tassa si paga anche se l'importo è sotto la soglia massima.

In nome della semplificazione, però, per gli assegni girabili liberamente non è più necessario indicare il codice fiscale da parte di chi si presenta all'incasso.

Assegni a me medesimo da presentare solo all'incasso

A prescindere dall'importo, resta invece il divieto di far circolare assegni intestati a chi li emette.

Gli assegni bancari e postali emessi con l'indicazione "a me medesimo" ora possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane.

In sostanza, quindi, non è più possibile dare in pagamento questo tipo di assegni e consentire la girata da parte di altri soggetti.

Tornano i contanti per i professionisti

Tra le altre novità del decreto c'è poi la scomparsa dell'obbligo di pagare con assegni le fatture dei professionisti. Il testo ha infatti cancellato le restrizioni imposte dalla legge Bersani nel 2006. Sparisce dunque la disposizione che prevedeva che i compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni fossero riscossi, oltre i 1000 euro, esclusivamente tramite assegni o bonifici bancari. In particolare le norme abrogate fissavano un tetto a 1000 euro per i pagamenti in contanti effettuati fino al 30 giugno 2008, a 500 per il periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009, e a 100 euro per quelli successivi a questa data. Ora, invece, si può tranquillamente pagare anche in contanti, purchè, ovviamente, sotto i 12.500 euro.

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5 Agosto 2008 · Simonetta Folliero