Chiusura unilaterale conto corrente e conseguente protesto assegno – la banca deve risarcire

La clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto di conto corrente opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge. Ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (Cassazione sentenza numero 2855 dell'11 febbraio 2005).

Quando si verifica la chiusura unilaterale di conto corrente il comportamento del dipendente della banca che, a conoscenza della chiusura del conto corrente, incassa comunque dal cliente un importo esplicitamente versato a copertura di un assegno, rilasciando addirittura una ricevuta con la dicitura "per pagamento assegno", non è sicuramente improntato al principio di correttezza e buona fede che deve accompagnare tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale, compresa la fase di chiusura del conto corrente.

Sussiste l'obbligo per la banca, nel rispetto dell'interesse della controparte, di avvertire l'ex correntista dell'impossibilità di incassare una somma a copertura di un assegno che non avrebbe potuto mai essere pagato con la conseguente, inevitabile, levata del protesto.

In mancanza, non può essere rigettata la richiesta giudiziale di risarcimento dei danni cagionati al cliente dal protesto dell'assegno bancario emesso dopo la chiusura unilaterale del conto corrente.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 21163 del 17 settembre 2013.

19 Settembre 2013 · Ludmilla Karadzic