Cessione del quinto dello stipendio e trattamento di fine rapporto – problematiche

I contratti di cessione del quinto dello stipendio prevedono, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, quando ancora non è stato estinto il debito contratto con la finanziaria, che il datore di lavoro trattenga e versi al creditore l’ammontare dell'intero trattamento di fine rapporto (TFR) dovuto al dipendente fino a concorrenza del debito residuo.

La riforma della previdenza complementare ha introdotto dei profili di problematicità riguardo alla disponibilità dell'intero ammontare del TFR a garanzia del debito contratto e non ancora estinto dal dipendente in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Com'è noto, in base alla normativa sulla previdenza complementare, il TFR maturato dal 1° gennaio 2007 può essere:

  1. mantenuto in azienda, nel caso di scelta espressa in tal senso del lavoratore (ove l'azienda abbia un numero di dipendenti pari o superiore a 50, il TFR viene versato presso il Fondo Tesoreria gestito dall'INPS);
  2. destinato ad una forma di previdenza complementare (fondo aperto o fondo negoziale o piano di previdenza individuale; nel caso di silenzio assenso, ove non operino gli altri criteri (28), al Fondo residuale di previdenza complementare INPS).

Nel secondo caso è evidente come il datore di lavoro debba fornire un'adeguata informativa alla società finanziaria chiamata ad erogare il prestito con cessione del quinto sull'eventuale opzione operata del lavoratore di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare, scelta che determina il venir meno dell'accantonamento presso il medesimo datore di lavoro del TFR stesso.

Un altro limite indiretto alla integrale cedibilità del credito per il trattamento di fine rapporto si rileva, nel caso di scioglimento del matrimonio: la disposizione prevede che il coniuge nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza di divorzio abbia diritto ad una percentuale del trattamento di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità venga a maturare dopo la sentenza di divorzio.

Tale diritto è, peraltro, subordinato a due condizioni:

  1. che il coniuge cui spetterebbe la quota di TFR non sia passato a nuove nozze;
  2. che egli sia titolare dell'assegno che il Tribunale stabilisce nella sentenza di divorzio a favore del coniuge che non dispone di mezzi adeguati o che, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.

La percentuale del TFR spettante al coniuge quando ricorrano le condizioni suddette è pari al 40% del TFR complessivo maturato, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Di conseguenza, al momento della cessazione del rapporto, l'azienda, qualora ricorrano le condizioni suddette, dovrà tenere presente questa disposizione, non potendo corrispondere l'intero TFR alla finanziaria nei confronti della quale il debito non sia stato ancora completamente estinto.

Infine, occorre tenere presente il caso della risoluzione del rapporto per decesso del lavoratore che abbia ceduto il proprio credito a fronte di un finanziamento, ove questo non risulti completamente saldato.

Infine, l'articolo 2122 del del codice civile prescrive che ad alcuni soggetti tassativamente individuati (coniuge, figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) debba essere corrisposta la indennità di morte, costituita dalla somma dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.

Tale somma compete ai soggetti sopra indicati per diritto proprio e non per diritto ereditario: questo significa che il contratto di cessione è inopponibile a tali soggetti, ovvero che non può essere addotto a giustificazione per un eventuale rifiuto di corrispondere a tali soggetti le somme che la legge riconosce loro, e che di conseguenza il trattamento di fine rapporto, in simili eventualità, dovrà essere corrisposto per intero ad essi, anche qualora il debito nei confronti della finanziaria non sia stato ancora estinto.

19 Aprile 2014 · Ludmilla Karadzic