Cessione del quinto, prestito delega e cancellazione preventiva dal registro dei protesti – Le uniche possibilità per un protestato di ottenere credito

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Il prestito può essere negato nel caso in cui il richiedente ottenga un punteggio di accettazione del credito molto basso, perché questo significa un'alta probabilità di inadempienza. Questo si verifica quando in passato sono già stati registrati inadempimenti a nome del debitore a causa del mancato rispetto del piano di ammortamento mensile.

Il credito ai protestati

Al giorno d'oggi esiste la possibilità anche per coloro che hanno subito un protesto di poter ottenere un finanziamento.

In questo caso sarà più probabile che l'ente erogatore sia una società finanziaria che si basa su criteri di selezione meno rigidi rispetto a quelli applicati dalle banche.

Attenzione però, in quanto l'assumersi il rischio di concedere un credito ad un cattivo pagatore viene compensato tramite l'applicazione di tassi di interesse più elevati.

Il motivo principale per cui gli istituti creditori tendono ad andare incontro a questa categoria "a rischio" risiede nella volontà di scoraggiare il ricorso al circuito del prestito non legale e il fenomeno dell'usura.

Ci sono tre modi attraverso i quali il protestato può ottenere un nuovo finanziamento.

1. Cessione del quinto dello stipendio

Il lavoratore protestato, sulla base di un contratto, pattuisce con una società finanziaria il trasferimento di una parte del proprio salario al datore di lavoro, cedendo fino ad un massimo di un quinto dello stipendio percepito. Sarà quindi il datore di lavoro ad effettuare il versamento della rata di ammortamento fungendo da "garante" nei confronti dell'ente erogatore del prestito.

2. Prestito delega

Simile alla cessione del quinto, anche in questo caso è l'azienda presso la quale il lavoratore protestato è impiegato ad occuparsi del versamento puntuale della rata del finanziamento, prelevando i soldi necessari direttamente dalla busta paga del dipendente.

3. Cancellazione preventiva dal registro dei protesti

La legge numero 235/2000 prevede che, per cancellarsi dal registro dei protesti e dai Sistemi di Informazione Creditizia come „cattivi pagatori“, si debba seguire un particolare iter per ottenere nuovamente un buon grado di affidabilità creditizia presso le banche dati (infatti, dopo la cancellazione il protesto è considerato a tutti gli effetti come mai avvenuto). Tale iter è differente a seconda del momento in cui avviene il saldo dei debiti protestati.

Se il saldo avviene entro 12 mesi dal momento in cui il protesto viene levato ed iscritto nei pubblici registri, il soggetto deve procedere con una "istanza di cancellazione per avvenuto pagamento" e la procedura è la seguente:

  1. regolarizzazione dei debiti in sospeso, maggiorati degli interessi di mora maturati fino a quel momento e delle spese del protesto;
  2. compilazione di una specifica istanza di cancellazione rivolta al presidente della Camera di Commercio competente per il territorio, previa pagamento dei diritti di segreteria.

Se il saldo avviene invece oltre 12 mesi dalla notifica di protesto, e nel frattempo il soggetto non ne ha subiti altri, è necessario procedere con una "istanza di cancellazione per riabilitazione" e la procedura è la seguente:

  1. regolarizzazione dei debiti in sospeso maggiorati sia degli interessi di mora maturati fino a quel momento che delle spese del protesto;
  2. compilazione di una specifica domanda di riabilitazione da sottoporre al Tribunale di competenza;
  3. una volta ottenuto il decreto di riabilitazione, lo si inoltra al presidente della Camera di Commercio competente insieme all'istanza di cancellazione, previa pagamento dei diritti di segreteria.

Una volta ottenuta la cancellazione del protesto dai registri ufficiali non è però possibile presentare immediatamente una richiesta per un nuovo finanziamento in quanto i tempi minimi legali prevedono che debba trascorrere almeno un anno dalla riabilitazione.

24 Marzo 2009 · Ludmilla Karadzic