Cattivi pagatori e preavviso di segnalazione con posta ordinaria – non sempre illegittima l’iscrizione in Centrale Rischi

Il preavviso di segnalazione di iscrizione in centrale rischi deve essere inviato con lettera raccomandata - la mancata osservanza di tale disposizione rende illegittima la segnalazione

Secondo la normativa vigente i requisiti di legittimità della iscrizione di un nominativo in una Centrale Rischi, sono due:

  1. la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati;
  2. il rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della prossima sua iscrizione in una centrale rischi.

Tuttavia circa gli effetti dell'inadempimento dell'obbligo di preavviso sussistono orientamenti diversi.

Più specificatamente il Collegio di Roma dell'Arbitro Bancario Finanziario, sulla base dell'assunto che quello di preavviso è un obbligo ex lege che incombe sul segnalante e che l'adempimento di tale obbligo è condizione di legittimità della susseguente segnalazione del cliente in Centrale Rischi, ritiene che gravi sulla banca l'onere della prova di avervi adempiuto. Si precisa al riguardo che perché il preavviso adempia alle funzioni ad esso assegnate non basta la spedizione della missiva che lo contiene, ma occorre che pervenga altresì a conoscenza della persona alla quale è destinato. In base alla regola generale stabilita le dichiarazioni dirette ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.

Da ciò logicamente consegue che l'onere della prova che incombe sulla banca segnalante concerne la circostanza del recapito della missiva al domicilio del segnalando; provato ciò la conoscenza del suo contenuto è fatto presunto ex lege, anche se si tratta di presunzione semplice che ammette la prova contraria. L'ultimo segmento di questa catena logica è dato dal richiamo all'insegnamento della giurisprudenza di legittimita' secondo il quale, la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza.

Dal che si deduce che eguale presunzione non può trarsi nel caso di spedizione della missiva mediante posta ordinaria, dato che in tal caso difetta la prova documentale della spedizione e quindi dell'attivazione del servizio postale. Pertanto, quando la banca alleghi di aver inviato il preavviso mediante posta ordinaria ed il destinatario neghi di aver ricevuto la missiva, ciò significa che la banca segnalante non ha adempito all'obbligo procedurale che gli è imposto e che quindi la segnalazione deve reputarsi illegittima.

L'invio del preavviso di segnalazione di iscrizione in centrale rischi con posta ordinaria non rende necessariamente illegittima la segnalazione

Il Collegio di Napoli dell'Arbitro Bancario Finanziario, invece, considera la funzione assegnata al preavviso di segnalazione in una Centrale Rischi. Secondo la linea di pensiero sviluppata da questo secondo Collegio, la necessità, prevista dalla normativa in vigore, di avvisare il debitore circa l'imminente segnalazione, in anticipo rispetto al momento di inoltro della segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie, assolve alla funzione precipua di consentirgli la possibilità di eliminare il presupposto della segnalazione, adempiendo immediatamente al proprio debito, o contestando la fondatezza della pretesa. Sicché, quando il ricorrente lamenti esclusivamente di non aver ricevuto un preavviso formale, quasi lasciando intendere che gli avvisi spediti dall'intermediario non siano stati considerati a lui opponibili, non perché non ricevuti, ma per un mero difetto di forma, ed in definitiva non assuma né la scorrettezza sostanziale della segnalazione, né che se avesse avuto contezza della imminenza di una segnalazione egli avrebbe potuto evitarla mediante estinzione delle obbligazioni sin lì rimaste inadempiute, allora il danno da illegittima segnalazione rimane irrisarcibile perché la condotta omessa, si rivela in concreto inessenziale alla produzione dell'evento dannoso.

Il Collegio di Napoli è così pervenuto a decidere che il mancato rispetto delle procedure formali relative alla prova dell'adempimento degli obblighi di preavviso non rende necessariamente illegittima la susseguente segnalazione, laddove sussistano convincenti ragioni per ritenere che comunque il cliente debitore non avrebbe potuto validamente contestare la correttezza sostanziale della stessa e non sarebbe stato in grado di sanare la propria inadempienza.

Preavviso di segnalazione di iscrizione in centrale rischi e legittimità dell'iscrizione - La decisione del collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario

In definitiva, il Collegio di Coordinamento ritiene che la divergenza insorta tra i Collegi dell'ABF relativamente alla ipotesi in cui la banca abbia segnalato un proprio cliente in una centrale rischi e non riesca a fornire la prova dell'invio del necessario preavviso di segnalazione a mezzo di posta raccomandata od altro mezzo di trasmissione equivalente, ma alleghi di averlo inviato mediante posta ordinaria offrendo copia delle missive asseritamente spedite, debba risolversi statuendo che in tale ipotesi l'intermediario segnalante rimane gravato dell'onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario; ma che, in assenza di prescrizioni normative circa la forma di tale specifica comunicazione, da tale lacuna probatoria non può conseguire automaticamente una valutazione di illegittimità della susseguente segnalazione. In pratica, il giudizio di illegittimità della segnalazione non può basarsi esclusivamente sulla insistenza del cliente segnalato relativamente agli aspetti meramente formali del preavviso, i quali possono indurre a ritenere che egli abbia ragionato in termini di inopponibilità delle comunicazioni ricevute piuttosto che in termini di effettiva mancata informazione.

La segnalazione in centrale rischi non è illegittima quando sussistano una pluralità di indici, concordanti gravi e precisi che inducano a ritenere razionalmente che l’informazione di preavviso sia comunque pervenuta a conoscenza del ricorrente, anche se non nella forma di comunicazione effettuata tramite raccomandata.

Quelle appena esposte le conclusioni cui è giunto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 3089 del 24 settembre 2012.

16 Giugno 2014 · Ludmilla Karadzic


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