Cattivi pagatori credito al consumo e tutela del consumatore – domande e risposte (parte prima)

Cattivi pagatori credito al consumo e tutela del consumatore - domande e risposte (parte prima)

Che cosa è il credito al consumo?

Il credito al consumo è una forma di credito destinata esclusivamente ai consumatori, cioè alle famiglie e alle  persone fisiche che richiedono un finanziamento per fini che nulla hanno a che vedere con un’attività imprenditoriale o professionale.

Le principali tipologie di finanziamento che rientrano nel credito al consumo sono: la vendita a rate, il prestito personale, le carte di credito, il prestito con cessione del quinto dello stipendio.

Vi sono altre tipologie di credito, che non rientrano nel credito al consumo, a cui le persone fisiche e le famiglie possono accedere, quali i mutui, le operazioni di leasing e i fidi di conto.

Ogni volta che il signor Rossi accede ad uno di questi tipi di finanziamento, viene censito nei sistemi di informazioni creditizie (Sic) anche noti come banche dati dei cattivi pagatori.

Cosa sono le banche dati dei cattivi pagatori e come funzionano?

I sistemi di informazioni creditizie (Sic) raccolgono informazioni sui contratti di finanziamento che gli istituti finanziari stipulano con i propri clienti.

Gli istituti finanziari contribuiscono volontariamente ai Sic, trasmettendo ad essi, ogni mese, tutte le informazioni sulle richieste di finanziamento e sulle vicende che si verificano nel corso della durata dei finanziamenti erogati (ad esempio, la regolarità nel rimborso delle rate o il ritardo nei pagamenti).

Le informazioni contenute nei Sic vengono perciò aggiornate nel momento in cui, ad esempio, il signor Rossi chiede alla banca un nuovo finanziamento, ma anche ogni mese, quando l’istituto finanziario segnala ai Sic se il signor Rossi ha pagato puntualmente la sua rata, se ha saldato eventuali debiti pregressi o se ha estinto il rapporto di credito.

In base, quindi, all'andamento del piano di rimborso del finanziamento (puntualità nel pagamento delle rate oppure ritardi lievi o gravi), le informazioni contenute nei Sic si distinguono tra informazioni di tipo “positivo” e informazioni di tipo “negativo”.

Sulla base della distinzione operata tra informazioni creditizie di tipo positivo (che indicano cioè il pieno rispetto del piano di rimborso) e informazioni di tipo negativo (che rilevano invece irregolarità nei rimborsi), si hanno sistemi positivi e negativi (che raccolgono cioè entrambi i tipi di informazioni) e sistemi solo negativi (che registrano invece i soli incidenti di pagamenti).

Perchè gli istituti finanziari hanno bisogno di consultare i dati contenuti nei SIC?

Il motivo è semplice: gli istituti finanziari verificano l’affidabilità creditizia del signor Rossi e il suo livello di indebitamento prima di decidere se concedergli o meno il finanziamento richiesto ed, eventualmente, le condizioni da applicare.

Una corretta conoscenza della situazione creditizia rappresenta un vantaggio anche per il signor Rossi che, diversamente, dovrebbe sopportare costi maggiori e offrire maggiori garanzie.

L’istituto finanziario deve essere certo di potersi “fidare” del signor Rossi, e perciò ha bisogno di sapere come questi si è comportato in passato con altri istituti finanziari, ovvero deve conoscere la sua storia creditizia.

Va detto che i dati dei Sic non sono le uniche informazioni che possono essere prese in considerazione per assumere tale decisione; alcune informazioni, quali il reddito e la situazione patrimoniale,  vengono richieste direttamente al signor Rossi, mentre altre informazioni possono essere tratte da registri o elenchi pubblici (elenco dei protesti, informazioni dai registri dei tribunali e uffici di pubblicità immobiliare, ecc.).

A prescindere dalle informazioni acquisite, è sempre l’istituto finanziario ad assumere in totale autonomia e in base alle proprie politiche interne la decisione di concedere o meno il credito.

Quali dati sono registrati nei SIC?

Le informazioni memorizzate nei Sic possono essere, in generale, classificate in due distinte categorie: le informazioni di tipo anagrafico necessarie per l’identificazione del soggetto quali: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale; e le in informazioni relative alle richieste o ai rapporti di credito instaurati e sull'andamento del rimborso.

Riguardo al primo ritardo nei pagamenti da parte del signor Rossi, i Sic che trattano dati positivi e negativi ) registrano questa informazione, ma la rendono accessibile solo qualora il signor Rossi ritardi il pagamento:

  • di almeno due rate mensili consecutive o trascini per due mesi il mancato pagamento di una rata;
  • di una sola rata, quando il ritardo si riferisce ad una delle due ultime scadenze di pagamento.

Il signor Rossi, inoltre, deve essere informato dall'istituto finanziario che i suoi ritardi di pagamento stanno per essere registrati nei Sic. Tale avviso deve essergli inviato almeno 15 giorni prima che i dati sul primo ritardo di pagamento vengano resi accessibili sui Sic.

Quali dati vengono conservati e quanto a lungo?

In base al tipo di rapporto di credito si registrano tempi di conservazione diversi.

  • 6 mesi (1 mese in caso di rifiuto o rinuncia al finanziamento)dalla richiesta;
  • le morosità di due rate (o mesi) poi sanate sono visibili per12 mesi dalla data di regolarizzazione;
  • le morosità superiori a due rate (o mesi) poisanate sono visibili per 24 mesi dalla data di
  • regolarizzazione;
  • le morosità mai sanate rimangono visibili per36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall'ultimo
  • aggiornamento;
  • tutte le altre informazioni positive (che indicano,cioè, il pieno rispetto del piano di rimborso del
  • finanziamento) rimangono visibili per 36 mesidalla cessazione del rapporto o di scadenza del
  • contratto o dal primo aggiornamento del mesesuccessivo a tali date.

È bene sottolineare che ai Sic possono accedere solo ed esclusivamente banche, società finanziarie o di leasing, e imprese che nell’ambito della propria attività commercialeo professionale concedono dilazioni di pagamento nella fornitura di beni e servizi.

Per poter accedere ai dati del signor Rossi conservati nei Sic, è necessario che l’istituto finanziario abbia ricevuto dallo stesso signor Rossi una richiesta di finanziamento o gli abbia già erogato un credito.

Ricordiamo, infatti, che i dati contenuti nei Sic sono accessibili solo ed esclusivamente per finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza e non possono essere resi disponibili agli istituti finanziari per finalità di marketing.

L’istituto finanziario, quindi, non potrà accedere ai dati del Sic per avere l’indirizzo del signor Rossi e inviargli, ad esempio, la pubblicità di una nuova carta di credito.

E' possibile sapere come i propri dati vengono utilizzati?

Quando il signor Rossi chiede un finanziamento, l’istituto finanziario gli deve sottoporre il modulo di informativa standard, nel quale è chiaramente specificato che i dati positivi che lo riguardano saranno registrati nei Sic solamente se avrà firmato il relativo consenso, mentre le informazioni negative circa eventuali ritardi o inadempimenti del signor Rossi saranno trasmesse ai Sic, e rese disponibili agli istituti finanziari partecipanti, anche senza il suo consenso preventivo.

Inoltre, viene indicato quale tipologia di dati saranno registrati e quando avverrà la registrazione, quali sono i Sic che conserveranno i dati e quali istituti finanziari potranno accedervi, nonché per quanto tempo i dati stessi saranno conservati.

Il modulo informa anche del diritto di accedere ai Sic per conoscere i propri dati in essi conservati ed, eventualmente, per modificarli o cancellarli.

Come è possibile sapere se si è censiti nei SIC e ricevere il proprio resoconto creditizio?

Nel modello di informativa vi è l’elenco dei diritti del signor Rossi e le modalità per esercitarli. Ai sensi dell'articolo 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003, infatti, egli ha il diritto di “interrogare” i Sic per ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano.

Ciò può avvenire presentando l’apposito modulo di richiesta sia al proprio istituto finanziario, sia direttamente al Sic. La risposta si ha, normalmente entro 15 giorni. Il signor Rossi può trovare il modulo sui siti Internet di Adiconsum (www.adiconsum.it) e di CRIF (www.consumatori.crif.com), assieme a tutte le istruzioni del caso.

CRIF e Adiconsum hanno stipulato un Protocollo d’Intesa, grazie al quale gli iscritti all'associazione  otranno usufruire di una via preferenziale per avere accesso ai propri dati presenti sul Sic gestito da CRIF e per ottenere in tempi ridotti il resoconto della propria storia creditizia.

Per quanto attiene l'obbligo di  informativa della finanziaria che eroga il credito, è intervenuta una interessante sentenza della Corte di Cassazione (la numero 349 del  9 gennaio 2013).  I giudici, chiamati a decidere sul caso di un soggetto che si era visto rifiutare il riscontro circa l'esistenza di eventuali segnalazioni negative effettuate dalla finanziaria di cui era debitore,  sono entrati nel merito della questione ed hanno fissato alcuni punti fermi relativamente ai diritti  in materia di privacy e accesso ai dati personali.  La Suprema Corte, fra l'altro, ha ribadito il principio,  più volte espresso dall'Autorità per la tutela della privacy,  che il titolare del trattamento dei dati personali presso  la finanziaria creditrice è obbligato a garantire, al debitore, l’accesso ai propri dati. In particolare, la richiesta di accesso deve dar seguito,  entro 15 giorni, ad una risposta esaustiva, con l'indicazione dettagliata di tutte le eventuali segnalazioni negative  a carico dell'istante,  inoltrate alle Centrali Rischi.

 

E se i dati non fossero corretti?

In base alle disposizioni di legge (articolo 7 comma 3 del citato decreto legislativo numero 196/2003), se dovesse risultare che i dati del signor Rossi fossero errati o non aggiornati, egli ha il diritto di ottenerne, rispettivamente, la modifica, l’aggiornamento, l’integrazione e la cancellazione del dato errato.

La relativa richiesta può essere inoltrata sia direttamente ai Sic, sia all'istituto finanziario che ha effettuato la segnalazione.

Tuttavia, poiché il Sic non può in autonomia modificare i dati ricevuti, dovrà svolgere delle verifiche con l’istituto finanziario che li ha trasmessi e fornire un riscontro entro 15 giorni (al massimo entro ulteriori 15, se la verifica risultasse complessa).

Per accelerare l’iter, in questi casi è consigliabile che il signor Rossi si rivolga direttamente all'istituto finanziario che potrà rapidamente trasmettere la rettifica o l’aggiornamento dei dati ai Sic.

Si ricorda, inoltre, che il signor Rossi può anche revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati positivi, che dovranno essere cancellati dai Sic entro 90 giorni dalla richiesta.

È però opportuno segnalare che, poiché il consenso al trattamento dei dati non è necessario per il trattamento delle informazioni creditizie negative (quali ad esempio segnalazioni di ritardi di pagamento, morosità, ecc.), la revoca del consenso - e quindi la cancellazione dei dati - interesserà esclusivamente finanziamenti accordati o estinti e le informazioni positive che qualificano il signor Rossi come un puntuale pagatore!

Grazie al Protocollo d’Intesa stipulato tra CRIF e Adiconsum, la gestione di eventuali reclami e controversie potrà avvenire per il tramite di Adiconsum in maniera del tutto informale, senza dover ricorrere alla  magistratura ordinaria o all'Autorità per la tutela della privacy, ai quali ci si potrà comunque rivolgere qualora la composizione stragiudiziale della lite non dovesse andare a buon fine.

Esiste un codice deontologico di regolamentazione dei SIC?

L'Autorità per la tutela della privacy ha predisposto, in collaborazione con ABI (Associazione Bancaria Italiana), Assofin (Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare), Assilea (Associazione Italiana Leasing), alcune Associazioni dei Consumatori e i Sic di CRIF, Experian e CTC, un “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” .

Il codice, entrato in vigore il 1° gennaio 2005, disciplina la materia in tutti i suoi aspetti, tutelando sia i diritti dei consumatori, sia le esigenze degli istituti finanziari e dei Sic.

Per fare una domanda su come si diventa  cattivi pagatori  per contratti di credito al consumo, sugli acquisti a rate, sui finanziamenti in genere, sui contratti di prestito e  su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

25 Luglio 2013 · Chiara Nicolai


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Una risposta a “Cattivi pagatori credito al consumo e tutela del consumatore – domande e risposte (parte prima)”

  1. karalis ha detto:

    Molto interessante ed esaustivo. Di recente ho avuto dei grossi problemi in qualità di garante per un prestito finalizzato. Non sono stato avvisato del ritardo nei pagamenti da parte del titolare ed il partecipante ha ritenuto “giusto” segnalarmi a CRIF. Dove posso trovare rifrimenti normativi che trattano “l’obbligo del partecipante a notificare la prossima segnalazione a CRIF per il mancato pagamento di rate”. Essendo allo scuro di tutto, quando ne sono venuto a conoscenza. Grazie

    Commento di Massimo | Giovedì, 18 Settembre 2008

    I contratti di prestito standard di banche e finanziarie non concedono al garante il beneficio di escussione.

    Il che significa che il creditore sceglie, a suo piacimento, su chi rivalersi in primis in caso di mancato pagamento: debitore principale o garante. Ed in pratica risultano entrambi, in solido, debitori inadempienti.

    Da cui consegue anche che il creditore segnala al CRIF la pratica in cui compaiono debitore e garante, entrambi come inadempienti

    Puoi cercare i riferimenti di legge relativi agli avvisi da comunicare al garante in caso di iscrizione al CRIF, se credi. Ma dubito che ne troverai qualcuno. Nel caso fammi sapere che li inseriamo nel blog.

    Diverso è invece il caso in cui il creditore decidesse di pretendere il credito da te. Ti invierà, ovviamente una lettera di messa in mora.

    Ciao

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!